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MENSA AZIENDALE: IVA AL 4% O AL 10% A SECONDA DEL PAGAMENTO IN CONTANTI O CON BUONI

Mensa aziendale: IVA al 4% o al 10% a seconda del pagamento in contanti o con buoni

Trattamento IVA del servizio di mensa aziendale: aliquota al 4% o al 10% in base al pagamento con contanti, con buoni pasto o con entrambi

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Una società che opera nel settore della ristorazione collettiva e che gestisce mense aziendali e interaziendali, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito al corretto trattamento IVA nei casi di pagamento del servizio mensa. Il trattamento IVA può essere al 10% o al 4% a seconda della metodologia di pagamento, e in linea generale si possono verificare queste ipotesi: 

a. il lavoratore dipendente paga l'intero pasto in denaro contante ovvero con altri mezzi di pagamento equivalenti (moneta elettronica, etc.);

b. il lavoratore dipendente paga l'intero pasto mediante buoni pasto

c. il lavoratore dipendente paga il pasto per parte in contanti e per parte in buoni pasto. In questo specifico caso possono aversi due ulteriori sub-ipotesi:

  • la parte preponderante del pasto viene pagata in contanti e la restante parte in buoni pasto; 
  • la parte preponderante del pasto viene pagata in buoni pasto e la restante parte in contanti.

L'Agenzia ha fornito tutte le indicazioni nella risposta all'interpello 231 del 28 aprile 2022


Trattamento IVA mense aziendali: Iva al 4% o al 10%

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che a seconda della specifica tipologia di servizio prescelta dal datore di lavoro da erogare ai dipendenti, discende il relativo trattamento fiscale da applicare.

Nello specifico, il n. 37) della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972 prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento per le "somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni".

Per quanto riguarda il buono pasto (o ticket restaurant) questo è un documento di legittimazione (con specifiche caratteristiche) che attribuisce al titolare il diritto di ricevere la somministrazione di alimenti e bevande per un importo pari al valore facciale del buono stesso, il cui valore nominale è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto. Tra gli esercizi legittimati a ricevere i buoni pasto sono ricomprese, tra l'altro, le attività di somministrazioni di alimenti e bevande e le mense aziendali e interaziendali. In tale caso, l'operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore. Nel rapporto tra la società emittente i buoni pasto e la società che gestisce il servizio di mensa aziendale, che accetta i buoni pasto, la misura dell'aliquota applicabile sarà del 10 per cento, ai sensi del disposto di cui al n. 121) della tabella A, Parte III, del DPR n. 633 del 1972 riguardante le "somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande".


Trattamento IVA 4% e 10% mense aziendali: tabella di riepilogo

Di seguito una tabella di riepilogo delle casistiche affrontate nel documento di prassi dell'Agenzia delle Entrate: 

CASISTICA
TRATTAMENTO IVA
nel caso in cui il lavoratore dipendente paga l'intero pasto (selezionando uno dei menù offerti dalla mensa aziendale) in denaro contante o con altri mezzi di pagamento equivalenti (moneta elettronica, etc.)  Alla somministrazione di alimenti e bevande presso la mensa aziendale si applica l'aliquota agevolata del 4 per cento, ricorrendo i presupposti previsti dal n. 37 della Tabella A, parte II, del DPR n. 633 del 1972. Nel caso di specie, infatti:
  1. Ricorre, come presupposto, il contratto di appalto tra la Società Istante che eroga il servizio di mensa ed il soggetto committente (datore di lavoro) e 
  2. sussiste l'obbligo, assunto dall'appaltatore, di fornire la prestazione ai dipendenti del soggetto appaltante 
"il lavoratore dipendente paga l'intero pasto mediante buoni pasto"non si realizza l'esigibilità dell'IVA al momento della somministrazione del pasto, poiché, come già anticipato, l'operazione che rileva ai fini IVA è la prestazione di servizi che la mensa aziendale rende nei confronti della società emittente i ticket restaurant in favore del lavoratore, soggetta all'aliquota IVA del 10 per cento. In questo caso, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui la società che gestisce la mensa emette fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto, mentre la base imponibile va determinata applicando la percentuale di sconto convenuta al valore facciale del buono pasto, scorporando, quindi, dall'importo così ottenuto, l'imposta del 10 per cento in esso compresa, mediante l'applicazione delle percentuali di scorporo dell'IVA indicate nel comma 4 dell'art. 27 del DPR n. 633 del 1972. Va da sé che lo scorporo delle due diverse aliquote (4 per cento o 10 per cento) va fatto sempre facendo riferimento al prezzo convenuto, sicché non è corretto ipotizzare due listini prezzi differenziati sulla base del metodo di pagamento prescelto.
il lavoratore dipendente paga il pasto in contanti e in parte in buoni pastoin questo caso:
  1. sulla quota parte del prezzo pagato in contanti o con mezzi elettronici l'aliquota IVA da scorporare sarà quella del 4 per cento; 
  2. sualla restante parte "pagata" mediante il buono pasto, il cui momento impositivo si realizzerà all'atto della fatturazione dei corrispettivi alla società emittente il buono pasto,l'aliquota IVA da scorporare sarà quella del 10%

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