Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL sono cumulabili senza riduzioni con l’assegno per servizio civile universale. Può essere richiesto all'INPS il conguaglio di quanto non ricevuto.
Lo afferma l'Inps nel messaggio 1800 del 28 aprile 2022, correggendo quando affermato nella circolare n. 142 del 2015 .
L'istituto ricorda che l’Agenzia delle Entrate - con la circolare n. 24/E del 10 giugno 2004 , sulla base della norma del DLGS 77 2002, aveva qualificato tali somme come redditi da collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, lett. c-bis), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Vista tale qualificazione, nella circolare 142 2015 si affermava che il cumulo tra Naspi o Discoll e compenso comportava l' abbattimento dell'indennità nella misura dell’80% del compenso previsto.
Il decreto 77 2002 è stato abrogato con l'adozione del D.lgs n. 40 del 2017 , il quale modifica sostanzialmente la qualificazione di tali redditi.
Statuisce infatti che il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata, quindi:
- non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità
- gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
Vista la diversa qualificazione dei compensi riconosciuti ai volontari del servizio civile universale e la possibilità di cumulare pienamente la prestazione di disoccupazione, i beneficiari delle prestazioni non sono tenuti effettuare all’INPS alcuna comunicazione sul compenso annuo.
Richieste di ricalcolo di NASPI e DISCOLL per operatori di servizio civile
Si può far domanda per il conguaglio di quanto non ricevuto nelle indennità percepite in passato, alle Strutture territorialmente competenti.
La riliquidazione della prestazione su istanza di parte si applica retroattivamente solo con ii limiti seguenti
- rapporti già “esauriti”, per effetto di una sentenza passata in giudicato
- per la NASPI nel termine annuale di decadenza sostanziale dall’azione giudiziaria ai sensi dell’articolo 47, comma sesto, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 oppure entro il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell’articolo 47-bis del D.P.R. n. 639/1970 v messaggio n. 4105 del 6 novembre 2018 o
- per la DIS coll , nel termine ordinario di dieci anni.