INPS aveva pubblicato la circolare 53 del 28.4.2022 con le regole per l'erogazione dell'Assegno Unico ai nuclei familiari che percepiscono anche il reddito di cittadinanza. La norma prevede infatti che in questi casi l'erogazione da parte dell'INPS sia unica con:
- uno stralcio delle quote per i figli dall'importo di RDC e
- una maggiorazione relativa all'assegno unico, come previsto dalle tabelle AUU.
I percettori, secondo la norma, non sono tenuti a fare specifica domanda in quanto l'istituto ha già le informazioni ma nella circolare si precisa che ci sono casi in cui è necessario comunicare informazioni mancanti, con apposito modulo telematico reso disponibile con il messaggio 2261 del 30.5.2022 : modello RDC -COM/AU.
AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO 2022
Inps ha comunicato ieri una rettifica alle istruzioni relative all'obbligo di invio del modello: per ottenere il pagamento degli arretrati dell'Integrazione a partire da marzo 2022, non è necessario l'invio entro la scadenza del 30 giugno , comunicata nel messaggio del 30 maggio 2022. (Vedi dettagli all'ultimo paragrafo).
Modello RDC- COM AU
L'istituto specifica che sono già partiti i primi pagamenti relativi ad aprile per
1) nuclei nei quali sono presenti entrambi i genitori, limitatamente alla quota spettante per i figli minorenni e/o i figli maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE;
2) nuclei composti da un unico genitore per i figli minorenni e/o maggiorenni disabili, a carico secondo le regole ISEE, nei limiti del 50% dell’importo spettante.
ma in entrambi i casi può essere necessaria la presentazione del modello Rdc - Com AU nei casi in cui:
- si intenda richiedere le maggiorazioni previste per i figli maggiorenni sino a 21 anni o
- nei casi di genitori entrambi lavoratori o
- per la maggiorazione compensativa ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 230/2021(per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori)
I casi particolari per i quali è necessaria la presentazione del modello sono :
- Genitore unico
- Nuclei complessi(stesso ISEE di riferimento più rapporti di filiazione rispetto a genitori differenti)
- Figli neomaggiorenni
- Genitori entrambi lavoratori
- per la maggiorazione compensativa.
Le comunicazioni obbligatorie per l'integrazione dell'AUU nel RDC
I percettori di RDC devono comunicare al’INPS, tramite l’apposito modello “Rdc-Com/AU”, le seguenti informazioni :
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego
- presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale
- presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);
- presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;
- indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (articolo 6, comma 4, e articolo 7, comma 2, del D.lgs n. 230/2021). Dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;
- esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.).
- Non dovranno presentare il predetto modello “Rdc-Com/AU” i nuclei familiari con i due genitori presenti di cui uno sia il dichiarante della DSU, ai fini ISEE, con uno o più figli a carico che siano:a) minorenni; b) o maggiorenni con disabilità.
Nello stesso modello dovranno essere dichiarate le seguenti condizioni, per ottenere le maggiorazioni previste:
- presenza di entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro
- diritto del nucleo alla percezione della maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro, in cui un componente del nucleo medesimo abbia percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori).
GENITORI SEPARATI
Nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore in affido condiviso di uno o più figli con un genitore che percepisce il RDC, dovrà presentare autonoma domanda per otterenre il 50% dell’importo totale dell’assegno (il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc).
Tempistica dei pagamenti
- Per i nuclei di cui l'inps è già in possesso di tutte le informazioni, l'erogazione del pagamento dell'assegno unico inizia dal mese di aprile 2022.
- Per i restanti nuclei familiari, il pagamento dell’integrazione Rdc/AU avverrà in seguito alla trasmissione delle informazioni necessarie tramite il predetto modello “Rdc-Com/AU”.
Esempi di calcolo e importi
La circolare chiarisce le modalità di calcolo in dettaglio e fornisce alcuni esempi :
Esempio 1:
Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e due figli minori (scala di equivalenza Rdc 1,8), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 500 euro.
Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE, al numero e all’età dei figli a carico= 175*2= 350 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 500*(0,4/1,8) = 500*0,22= 111,11
Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 350-111,11= 238,89 euro.
Esempio 2:
Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e tre figli minori (scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a 9.360 euro e beneficio mensile di 700 euro.
Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico, a cui si aggiungono 85 euro di maggiorazione per la presenza di un figlio oltre al secondo = (175*3) + 85= 610 euro
Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdc*(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 700*(0,6/2) = 700*0,3= 210
Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni– Quota Rdc figli minorenni a carico = 610-210 = 400 euro.
Invio del modello RDC- COM/ AU: chi è obbligato e quando
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato esclusivamente in modalità telematica attraverso:
- - il sito internet dell’Istituto (www.inps.it), accedendo al servizio “reddito di cittadinanza” all’indirizzo “https://serviziweb2.inps.it/AS0207/RedditoCittadinanza/”, ed autenticandosi con SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e Carta di Identità Elettronica (CIE);
- - gli Istituti di patronato
Il modello Rdc – Com AU può essere presentato a partire dal mese di marzo di ogni anno,quindi non sarà possibile presentare il modello oltre il 28 febbraio 2023 ai fini del riconoscimento di importi riferiti a periodi antecedenti al 1° marzo 2022.
Possono procedere alla compilazione del modello Rdc – Com AU in qualità di dichiaranti:
- i genitori facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- i genitori affidatari (preadottivi o temporanei) facenti parte del nucleo Rdc nel quale siano presenti i figli a carico aventi diritto all’integrazione Rdc/AU;
- il tutore dei figli aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc oggetto di integrazione con AUU sia stata presentata dallo stesso tutore;
- il tutore del genitore avente diritto all’integrazione Rdc/AU, purché la domanda di Rdc sia stata presentata dallo stesso tutore ( compilazione del SOLO quadro 2 del modello);
- i figli maggiorenni aventi diritto all’integrazione Rdc/AU, (compilazione SOLO del quadro 3 del modello).
Non è possibile presentare il modello Rdc – Com AU per domande di Rdc oggetto di revoca o decadenza.
Quando arriva l'integrazione assegno unico
Nei casi in cui è prevista la presentazione del modello Rdc – Com AU, i primi pagamenti avverranno a partire dal mese successivo alla data di presentazione.
Rettifica scadenza invio del Modello AUU RDC
Con il messaggio n. 2537 del 22 giugno INPS ha comunicato che " a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, considerato che la funzione del modello “Rdc – Com/AU” è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso, non si applica il termine del 30 giugno 2022 previsto dall’articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 230/2021."
Quindi rettificando il messaggio n. 2261/2022, l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, incluse le maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, posto che sia presente una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.