La data del 2 maggio rappresenta, oltre che l'ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA assolta nell’anno, dal momento che, ai sensi dell’art. 19 c. 1 DPR 633/72, esso va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto è sorto.
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Detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti
L’anno in cui sorge il diritto alla detrazione dell'Iva va individuato nel momento in cui si è verificato il duplice presupposto dell'esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente. Per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2021 e il documento ricevuto entro la fine del 2021, la detrazione Iva normalmente va operata nel mese di dicembre 2021 ma, se cio' non e' avvenuto, potrà essere operata al massimo con la dichiarazione IVA riferita al 2021, cioè entro il 2.5.2022 tramite registrazione della fattura d'acquisto in apposito sezionale Iva.
Se invece la fattura e' pervenuta nei primi giorni del 2022, la detrazione puo' essere operata con il mese di gennaio 2022 o anche oltre.
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Note di variazione in diminuzione
Il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale incide anche sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione (Note di Credito) ex art. 26 c. 2 DPR 633/72. Ad esempio, qualora il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021, la NC andrebbe emessa nel 2021. Purtuttavia se la NC viene emessa nel 2022, fino al 2.5.2022, l'Iva potra' essere computata nel mese di emissione della nota di credito.