Incostituzionali le sanzioni agli avvocati non iscritti alla cassa forense per basso reddito e non iscritti alla gestione separata INPS, per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica del 2011.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con sentenza n. 104 del 22 aprile 2022.
Non è incostituzionale invece l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata artt. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 come interpretato dall’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98. Viene confermato infatti l'obbligo per chi è escluso dalla contribuzione soggettiva a Cassa Forense, in ossequio al principio di universalità della copertura previdenziale per tutti i lavoratori.
Legittimità costituzionale Gestione separata per gli avvocati
Il giudizio di legittimità era stato promosso dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, nel procedimento tra due avvocati e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che sollevava in realtà due dubbi di costituzionalità:
- in primo luogo la questione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS a carico degli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari o che svolgono l'attività con continuità ma senza prevalenza;
- in secondo luogo chiedeva che visti gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., se l'obbligo previsto dalla norma interpretativa art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, decorra o meno dalla data della sua entrata in vigore (16 luglio 2011).
Vale la pena ricordare che l'iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, è obbligatoria :
- sia per i «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo,
- sia dei «titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49» predetto (dopo la riforma del 2004: art. 53).
L’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 – norma dichiaratamente di interpretazione autentica del citato art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 – dispone che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS, «sono esclusivamente i soggetti che svolgono:
- attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali,
- ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti e gli istituti previdenziali già istituiti per le diverse categorie professionali.
La materia è stata oggetto da parte dell’INPS di un’interpretazione estensiva, già prima del 2011, in base alla quale dovrebbero ritenersi obbligati ad iscriversi alla Gestione separata
- i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo senza casse professionali ,
- i soggetti che, pur svolgendo attività il cui esercizio sia subordinato a tale iscrizione, non hanno per ragioni reddituali, l’obbligo di iscriversi e restano quindi obbligati al versamento del solo contributo cosiddetto integrativo, con esclusione di quello soggettivo
- soggetti con esercizio per professione abituale dell’attività di lavoro autonomo e con decorrenza dal 1° gennaio 2004, anche nei casi di esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale, con reddito annuo da essa derivante superiore a euro 5.000,00,
Il giudice incaricato ricorda come la Corte di cassazione sia intervenuta sul tema a più riprese, con pronunce riguardanti diverse categorie di professionisti e che l'orientamento di legittimità conferma l'obbligo di iscrizione alla gestione separata se essi non versano il contributo soggettivo previdenziale; tale obbligo infatti dipende dal «principio di universalizzazione della copertura assicurativa» desumibile dagli artt. 35 e 38 Cost., per cui ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, deve necessariamente collegarsi un’effettiva tutela previdenziale.
Il versamento della mera contribuzione integrativa alla cassa privata quindi non esenta il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata che consente di ottenere la copertura previdenziale.
La Consulta conferma dunque che la norma "si iscrive in una coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa", e che ciò " non è in contraddizione con l’autonomia regolamentare riconosciuta alle casse categoriali."
Infatti la Cassa di previdenza forense prima della riforma del 2012 prevedeva un perimetro dell’obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata, conclude la Consulta, è infatti complementare e non alternativo.
Escluso il primo dubbio di costituzionalità viene invece osservato che è fondata , parzialmente la questione sollevata in via subordinata, sul fatto che l’obbligo di iscrizione non decorra dalla data di entrata in vigore della norma intepretativa, ma sia stata considerata retroattiva
La sentenza osserva che il legislatore, pur fissando , con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, un precetto normativolegittimo , avrebbe dovuto comunque tener conto, di molte pronunce della Cassazione precedenti di senso contrario , e avrebbe avrebbe dovuto farsi carico, di tutelare l’affidamento che ormai era maturato tra i professionisti in costanza di tale giurisprudenza.
Viene affermato quindi che la legittimità della norma può essere comunque raggiunta mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica.