Ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto in favore delle imprese del commercio al dettaglio, i rivenditori di giornali, i distributori di carburanti e i rivenditori di tabacchi e generi di monopolio, possono quantificare i ricavi, relativi agli anni 2019 e 2021, con una modalità "alternativa".
Lo si legge nelle note del fac-simile dell'istanza di accesso al contributo fondo perduto commercio al dettaglio previsto dal DL Sostegni Ter n. 4/2022, che potrà essere inviata a partire dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 fino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022 esclusivamente tramite la procedura informatica, raggiungibile all’indirizzo che sarà comunicato nella sezione del sito del MISE con congruo anticipo prima dell’apertura dello sportello.
Ricordiamo che possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un’attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che presentano:
- un ammontare di ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2 milioni di euro
- e che hanno subito un calo del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Il contributo spettante a ciascuna impresa ammessa al beneficio è pari ad una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al 2021 e quello dei ricavi riferiti al 2019:
- il 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
- il 50%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1.000.000,00 di euro
- il 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1.000.000,00 di euro e fino a 2.000.000,00 di euro.
Per avere una visione immediata della situazione dei clienti che potranno o meno accedere al contributo a fondo perduto DL Sostegni ter 2022, ti segnaliamo il nostro utile file Excel "Contributo fondo perduto commercio al dettaglio (Excel)" che consente di verificare i requisiti di accesso al contributo previsto dal DL Sostegni-Ter n. 4/2022 e di determinare l’importo spettante. |
Per la determinazione dell’“ammontare medio mensile dei ricavi” occorre dividere l’importo complessivo dei ricavi relativi al periodo d’imposta (2019 e 2021) per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva per il medesimo periodo. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta 2019.
Ai fini della quantificazione dell’importo relativo ai ricavi, occorre fare riferimento alla nozione di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, ovvero sono considerati ricavi:
- i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
Tuttavia, come precisato nelle note del fac-simile di domanda, per alcune categorie di soggetti, è possibile applicare una "modalità alternativa" di determinazione dei ricavi ai fini del calcolo del contributo, ovvero:
- per i soli rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici,
- per i distributori di carburante
- e i rivenditori di tabacchi e beni di monopolio,
il valore dei ricavi può essere determinato, alternativamente, secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del dPR 600/1973, secondo il quale "... ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori."
Quindi ad esempio, nel caso di un rivenditore di libri i cui ricavi lordi ammontano a 800.000,00 euro a fronte di costi di acquisto per complessivi 450.000,00 euro, i ricavi da assumere ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto (gli stessi da assumere ai fini della determinazione dei limiti di ammissione al regime di contabilità semplificata) ammontano a 350.000,00 euro (800.000,00 - 450.000,00).
Resta inteso che il medesimo criterio di quantificazione dovrà essere applicato per la determinazione degli ulteriori valori reddituali riportati nella presente istanza.
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