Nuove importanti precisazioni su casi particolari si sono aggiunte sul tema sempre dibattuto del TFM trattamento di fine mandato degli amministratori e della sua tassazione.
La Risposta a interpello dell'Agenzia n.204 del 21.4.2022 si occupa di un TFM emerso dopo l'estinzione della società mentre nell'Ordinanza di Cassazione n. 12222-2022 si riepilogano le motivazioni sulla tassazione della rinuncia al TFM.
Si tratta, ricordiamo dell'indennità che viene solitamente accantonata nel bilancio della società e corrisposta agli amministratori al termine del loro mandato il cui importo è stabilito per libera contrattazione tra le parti, sulla base della dimensione aziendale e definite secondo la norma da una delibera assembleare o dall’atto costitutivo con la costituzione del rapporto di collaborazione con l'amministratore stesso.
Il trattamento di fine mandato, sottoposto a tassazione nell’anno fiscale in cui viene percepito, può essere sottoposto a tassazione ordinaria o separata.
Se la scelta per la tassazione ordinaria è sempre possibile per il contribuente, la possibilità di optare per la tassazione separata è subordinata all’esistenza di determinati requisiti.
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Tassazione TFM da società estinta
Con l'interpello n. 204 del 21 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento rispetto alla tassazione del TFM per l'amministratore di una società estinta con erogazione del trattamento attraverso una polizza assicurativa precedentemente stipulata.
Il quesito era stato posto dal liquidatore di una società cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Roma, il quale aveva appreso, dopo la cessazione, dell'esistenza di una polizza, stipulata dalla Società prima della cessazione, per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) in "favore di un socio, procuratore della Società. Chiedeva se fosse necessario effettuare il versamento delle Ritenute Fiscali da parte della Società estinta, provvedendo egli stesso in qualità di liquidatore.
L' ente fiscale ha chiarito che le somme non potranno essere assoggettate a ritenuta in quanto alla data di erogazione la società risulta cancellata dal Registro delle imprese e, pertanto, estinta.
Leggi anche l'articolo su un ulteriore interpello del 2021 Tassazione TFM trattamento fine mandato.
Cassazione su tassazione TFM in caso di rinuncia
Con Ordinanza 14 aprile 2022, n. 12222, in merito alla tassazione della rinuncia al trattamento di fine mandato da parte del contribuente socio-amministratore di una società, la Corte di Cassazione ha ribadito, richiamando precedenti pronunce,che la rinuncia al trattamento di fine mandato costituisce, dal punto di vista giuridico, un incasso e, come tale, è soggetto a tassazione.
Il caso riguardava l'avviso di accertamento sull'IRPEF di un amministratore. per il quale la CTP aveva respinto il ricorso mentre la CTR lo aveva accolto .
I supremi giudici cassano la sentenza affermando che i motivi di impugnazione da parte dell'agenzia sono fondati in quanto la rinuncia al trattamento di fine mandato da un lato costituisce un incasso in senso giuridico e dall'altro arricchisce il socio stesso sotto forma di aumento del valore della partecipazione sociale.
La uprema corte ricorda i precedenti e riconferma che la rinuncia al credito da parte del socio costituisce una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può comportare anche l'aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, allora, appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte di un socio sia espressione della volontà di patrimonializzare la società e che,pertanto, non possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto estraneo alla compagine sociale. Pertanto la rinuncia presuppone, in tali casi, il conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, viene, comunque,"utilizzato" (Cass. n. 7636 del 2017);"ne consegue la tassabilità in capo al socio rinunciatario del credito, anche se non materialmente incassato ma conseguito ed utilizzato, tramite la rinuncia, in favore della società e, quindi, la obbligatorietà in capo a quest'ultima di operare la ritenuta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 25" (Cass. n. 26842/2014).
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