A seguito di richieste di chiarimento da parte delle sedi Inps aveva pubblicato ai fini interni un utile riepilogo completo dei redditi da considerare per i soggetti con invalidità totale e parziale ai fini delle prestazioni di invalidità civile, nel messaggio 1688 2022.. Con un nuovo messaggio del 18 luglio 2023 sono state fornite precisazioni di parziale rettifica.( Vedi ultimo paragrafo)
Il messaggio 1688 2022 precisava anche le modalità di acquisizione delle comunicazioni sugli oneri deducibili da coloro che già ricevono le prestazioni di invalidità civile.
I requisiti di reddito per l'invalidità civile
le prestazioni di invalidità civile sono riconosciute in presenza di precisi requisiti reddituali posseduti dal richiedente al momento della domanda che sono definiti da un limite fissato annualmente sulla base delll'Indice Istat.
Il requisito del reddito non si applica per:
- l’indennità di accompagnamento (legge n. 18/80),
- l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto (Legge n. 406/1968 - Legge n. 508/1988),
- l’indennità speciale (Legge n. 508/88) e
- l’indennità di comunicazione (Legge n. 508/88),
Nella determinazione del reddito rilevante sono computati tutti i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini IRPEF che vanno computati al netto degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.
Non sono quindi ricomprese nella valutazione del reddito le seguenti prestazioni economiche:
• l'importo stesso della prestazione di invalidità;
• le rendite Inail;
• le pensioni di guerra;
• l'indennità di accompagnamento;
• il reddito della casa di abitazione (circolare Inps n. 74 del 2017).
Va ricordato anche che in sede di prima liquidazione dell'assegno sono considerati i redditi dell'anno della domanda mentre per gli anni successivi al primo, sia per le liquidazioni, sia per le eventuali ricostituzioni si tiene conto redditi da pensione conseguiti nell'anno mentre per tutti gli altri redditi fa fede l'importo dell'anno precedente , che vanno comunicati ogni anno obbligatoriamente dall'interessato con il modello Red.
L'istituto precisa anche che in materia di redditi da immobili sono da computare :
- i redditi dei terreni detenuti a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto; il reddito dominicale e il reddito agricolo;
- i redditi da fabbricati, diversi dalla casa di abitazione e le relative pertinenze.
Non vanno considerati invece:
- gli immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni e
- le costruzioni rurali destinate ad abitazioni per persone addette alla coltivazione della terra; custodia fondi/bestiame/vigilanza; ricovero animali; custodia macchine agricole; protezione piante”
Per quanto riguarda gli oneri deducibili da non considerare nel reddito si segnalano ad esempio
- i contributi previdenziali e assistenziali personali
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato,
- i contributi pagati al personale domestico,
- le donazioni a organizzazioni non governative,
Il messaggio infine ricorda che "nel caso in cui l’interessato, percettore delle prestazioni assistenziali collegate al reddito (pensione di inabilità, pensione per cieco civile, pensione per sordo, assegno mensile o indennità di frequenza), non comunichi i propri redditi all’Istituto o qualora, in sede di controllo, le dichiarazioni risultino inesatte o incomplete, la prestazione è da considerarsi indebita. In tal caso, successivamente ai citati adempimenti di sospensione e revoca, l’Istituto è chiamato a recuperare quanto erogato".
AGGIORNAMENTO 20 LUGLIO 2023
Con il Messaggio n. 2705 del 18 luglio 2023 l'INPS ha parzialmente rettificato le istruzioni precedenti , precisando che nella determinazione del reddito rilevante ai fini della verifica del diritto i redditi soggetti a IRPEF vanno computati al lordo delle ritenute fiscali.