Con la circolare 50 del 21 aprile 2022 INPS interviene con nuovi chiarimenti, con il beneplacito dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro
e afferma che "al fine di garantire una più ampia attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori di cui all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)" come già previsto per le pensioni a carico di Stato estero
- la totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 e
- il cumulo gratuito dei periodi assicurativi , secondo quanto previsto dalla legge n. 228/2012,
sono possibili anche per i titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali attive in Europa.
In merito le istruzioni erano state fornite dalla circolare 71 2017 che viene quindi così parzialmente corretta . Vediamo piu in dettaglio il regime in vigore e e la specifica novità
Pensioni da organizzazioni internazionali
La possibilità di utilizzare il cumulo contributivo di periodi di lavoro svolti presso organizzazioni internazionali nella UE e in Svizzera è stata regolata dal'art. 18 della legge europea 115/2015 per la quale
- i cittadini dell'Unione europea
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti nell'Ue,
- i beneficiari di protezione internazionale
possono fare domanda di cumulo o totalizzazione di tali periodi con quelli conseguiti nelle gestioni previdenziali italiane .
Le condizioni previste erano le seguenti :
- almeno 52 settimane maturate nelle gestioni previdenziali nazionali
- i periodi di assicurazione non siano sovrapponibili e siano tutti necessari al conseguimento di un trattamento pensionistico
- il soggetto non sia già titolare di pensione nazionale o delle organizzazioni internazionali.
Ora come detto l'istituto modifica le istruzioni dettate in particolare dal paragrafo 3 della circolare 71 2017, ammettendo la possibilità di cumulare i periodi ai fini della pensione italiana, anche in presenza di un trattamento pensionistico già maturato a a carico di una delle organizzazioni internazionali , come già prevede, in materia di totalizzazione, l'art 18 della legge 115 2015.
Viene anche precisato che i periodi di contribuzione estera possono essere conteggiati in una delle gestioni italiane anche se già utilizzati per la pensione estera.