Con il messaggio 1666 del 14 aprile 2022 l'INPS chiarisce che l'applicabilità delle riduzioni contributive previste in agricoltura per alcuni territori va valutata rispetto all'attività oggettiva svolta dal lavoratore e non dall'inquadramento dell'azienda.
Nello specifico l'istituto fa riferimento alla riduzione aliquote contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, dovute dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato:
nei territori montani e
nelle zone agricole svantaggiate (definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con la delibera n. 42/2000 e CIPE n. 13/2001 e successiva modifica) . Si ricorda che l'agevolazione è stata messa a regime dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 a decorrere dal 1° agosto 2010
Le misure agevolative sono attualmente le seguenti :
- territori montani particolarmente svantaggiati :riduzione pari al 75% della contribuzione datoriale;
- altre zone agricole svantaggiate: riduzione del 68% della contribuzione datoriale (comprese le aree dell’obiettivo 1, regolamento (CE) n. 1260/1999, e le regioni Abruzzo, Molise e Basilicata).
Il messaggio ribadisce che tali riduzioni contributive sono applicabili NON SOLO ai datori di lavoro delle aziende classificate agricole ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile ma anche ai datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate “agricole” ovvero:
- a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;
- b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;
- c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;
- e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”.
Come affermato dalla Cassazione sia agli effetti delle norme di previdenza e assistenza sociale che dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli operai agricoli, ciò che rileva, in definitiva, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro ( Cassazione n. 8353/2010 e n. 2933/2019).
Sul punto l'istituto ha accolto la specificazione con la circolare n. 126 del 16 dicembre 2009 e nelle circolari n. 94 del 20 giugno 2019 e n. 56 del 23 aprile 2020.
e confermato dalla circolare n. 12 del 22 febbraio 1986 del Servizio Contributi Agricoli Unificati (SCAU)
Viene quindi ribadito che sulla base della normativa e della giurisprudenza hanno diritto alle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge n. 67/1988 anche o datori di lavoro che, pur non classificati dall’Istituto nel settore agricoltura, abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 92/1979.