I cittadini extracomunitari soggiornanti in italia con qualsiasi titolo di soggiorno legale possono fare richiesta di riesame per eventuali domande di bonus bebè 2021 respinte dall'inps mentre quelle in fase di istruttoria saranno accolte.
Con il messaggio INPS n. 1562 del 7 aprile 2022 l'istituto prende atto delle recenti decisioni della Corte di giustizia europea e della Corte costituzionale sulla parificazione del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. Rivediamo le novità sulla disciplina in maggiore dettaglio
L’Assegno di natalità cd bonus bebé rivolto al sostegno delle nuove nascite e adozioni era in vigore dal 2014. Consisteva in un contributo mensile a carico INPS per un anno, dal 2020 destinato a tutte le famiglie senza limiti di reddito,ma con importi differenziati .
Leggi maggiori dettagli in Bonus bebe 2021 le istruzioni aggiornate
E' stato abolito dal 2022 con l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli. Leggi per approfondire Assegno unico figli tutte le regole e tabelle importi
Per i cittadini extracomunitari la normativa prevedeva che per avere accesso al bonus dovessero essere titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
Tuttavia, nel presupposto della tutela della maternità e dell’infanzia garantiti dalla Costituzione italiana e alla luce delle indicazioni fornite dal diritto dell’Unione europea, La Corte di giustizia dell’Unione europea, investita dalla Corte costituzionale , si è pronunciata con la sentenza del 2 settembre 2021 (C-350/20), e ha affermato che l’assegno di natalità (e l’assegno di maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) devono essere considerati prestazione familiare rientrante nell’ambito degli interventi di sicurezza sociale, elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004, per i quali i cittadini di Paesi terzi beneficiano del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e comunitari.
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Conseguentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 54/2022, depositata il 4 marzo 2022, ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè (e le successive proroghe ) nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo.
Pertanto, nel messaggio l'istituto afferma che:
- le domande di assegno di natalità presentate dai titolari dei predetti titoli di soggiorno e permessi di lavoro e/o di ricerca, attualmente in fase di istruttoria devono essere accolte, qualora ricorrano i requisiti di cui all’articolo 3, comma 4, della legge n. 238/2021, e indicati nella sentenza della Corte Costituzionale e
- potranno essere accolte, in autotutela, anche le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Fanno eccezione i rapporti esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per altro evento.