Con Risposta a interpello n 174 del 6 marzo si chiariscono le norme sulla non imponibilità IVA nelle cessioni di dotazioni di bordo effettuate a favore di soggetti non aventi la qualifica di "armatori" (Cessioni all'esportazione - Articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 del 1972).
L'istante è una società non residente, identificata ai fini IVA in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per attività di commercio all'ingrosso di beni non specializzati utilizzati nel settore marittimo quali compressori, pompe, filtri e ricambi per navi.
La Società intenderebbe disporre di un magazzino in Italia dove custodire i beni oggetto della sua attività.
Essa riferisce che è anche sua intenzione:
- acquistare beni oggetto della propria attività da fornitori italiani, che fatturerebbero alla "sua partita IVA italiana";
- rivenderli in qualità di soggetto identificato ai fini IVA in Italia, a soggetti non residenti UE e extra UE, rivenditori e/o intermediari di armatori che a loro volta effettueranno operazioni attive con armatori, società di gestione o ancora rivenditori, con consegna franco magazzino e spedizione a cura del cliente presso deposito gestito da uno spedizioniere doganale in paese UE, che successivamente curerà la messa a bordo nave.
Tutte le operazioni di vendita saranno comprovate da bolla doganale di esportazione intestata alla Società e come acquirente il primo rivenditore intermediario.
La merce pertanto viaggerà, a cura del cedente su incarico del cessionario, dal magazzino italiano al paese estero e a mezzo operazioni curate dallo spedizioniere doganale verrà imbarcata su navi.
La Società pertanto effettua l'esportazione di un bene che, per le caratteristiche intrinseche del prodotto, rientra fra le dotazioni di bordo ai sensi dell'articolo 8-bis del Decreto IVA.
Tuttavia il bene non viene ceduto ad un soggetto appartenente al mondo armatoriale, bensì in una fase precedente, ad una società di intermediazione o di rivendita che a sua volta rivenderà, nella stragrande maggioranza dei casi, a un armatore o società di gestione navi.
La vendita a intermediari tuttavia inibisce all'Istante la possibilità di ricevere da tali soggetti l'eventuale comunicazione di alto mare che permetterebbe la vendita in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 8 bis del Decreto IVA. La cessione è comprovata sempre da bolletta di esportazione che accompagna la merce.
L'Istante chiede di conoscere la corretta modalità di fatturazione delle cessioni di beni che effettua con la partita IVA italiana a soggetti economici stranieri.
Le Entrate riepilogano che dalle informazioni fornite dal contribuente è possibile desumere che:
- oggetto della cessione sono dei beni che si trovano o troveranno in Italia, presso un suo magazzino;
- l'Istante agisce in qualità di esportatore;
- l'acquirente è un soggetto passivo IVA, privo della qualifica di armatore e che si "frappone nella catena";
- il trasporto dei beni fuori dal territorio doganale della UE avviene a cura del cedente e su incarico dei cessionari.
Successivamente specificano che la cessione prospettata dall'Istante in linea di principio rientra nel regime di non imponibilità di cui all'articolo 8 del Decreto IVA, indipendentemente dal fatto che abbia a oggetto beni, per le loro caratteristiche ricompresi nella categoria delle dotazioni di bordo.
Tale cessione dovrà essere adeguatamente accompagnata da apposito documento doganale.
Le cessioni destinate, invece, in altri Stati membri della UE sono "cessioni intracomunitarie non imponibili", disciplinate dagli articoli 41 e seguenti del D.L. n. 331 del 1993.