Con il messaggio m515 del 5 aprile 2022 l'INPS comunica la prosecuzione dell'erogazione delle pensioni ai cittadini ucraini , in qualsiasi paese essi si trovino, a causa del conflitto con la Russia
La norma sul conseguimento del trattamento pensionistico (articolo 18, comma 13, della legge 30 luglio 2002, n. 189), stabilisce infatti che: “Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti" ma il venire meno della condizione del rimpatrio definitivo, comporta la revoca della prestazione.
A partire dal 24 febbraio 2022, a causa del conflitto in corso in Ucraina, molti cittadini ucraini, titolari di un trattamento pensionistico di vecchiaia italiano conseguito usufruendo della norma citata , sono stati costretti a lasciare il loro Paese d’origine per stabilirsi nuovamente in Italia o nel territorio di altri Stati.
A questo proposito il ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha comunicato all’Istituto che “in ragione della situazione di guerra in Ucraina e della conseguente impossibilità per i lavoratori che vi risiedevano di assicurare il rispetto della condizione di rimpatrio, in attesa della definizione legale dello status di tali persone in fuga dalla situazione di guerra, l e fino a quando non verranno a crearsi le condizioni per un rientro nel paese in condizioni di sicurezza, le prestazioni già in essere potranno continuare ad essere erogate anche in paesi diversi dall’Ucraina e in Italia”.
Dunque le Strutture territoriali dell’Istituto sono autorizzate a continuare l’erogazione delle prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei cittadini ucraini rimpatriati che, a causa del conflitto in corso, hanno lasciato il loro Paese d’origine per ristabilirsi in Italia o nel territorio di altri Stati.