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CALL CENTER: CASSA IN DEROGA PROROGATA PER IL 2022

1 minuto, Redazione , 06/04/2022

Call center: cassa in deroga prorogata per il 2022

Istruzioni INPS sulla proroga per l’anno 2022 delle misure di sostegno al reddito per gli operatori dei call center prevista dalla legge di bilancio 2022.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio INPS del  1495 del 4 aprile INPS  ricorda che la  legge n. 234/2021  ha prorogato per l’anno 2022 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center

E' previsto il limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. 

Si ricorda che la misura prevede un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale  per un massimo di 12 mesi e il trattamento viene concesso attraverso specifici decreti ministeriali.

Essendo una misura con normativa speciale non si applica la riduzione in percentuale della misura (comma 66 art 2 legge 92 2012)  in caso di successive proroghe dei trattamenti 

L'istituto  richiama per le istruzioni operative la circolare n. 21/2020 e alla circolare n. 28/2021, per la gestione della suddetta indennità, nonché al messaggio n. 3058/2019 per quanto attiene agli obblighi contributivi e agli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call center.

Come detto l'erogazione dell'indennità è subordinata all’emanazione di specifici  prossimi decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista.

Nella  circolare 21 dell' 11  febbraio 2020 aveva specificato anche che :

  •  I  periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia
  •  E' previsto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale  a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione d calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa)
  • Restano a carico delle imprese anche  le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro. 
  • Considerato che il settore dei call center è coperto anche  dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ciascun datore di lavoro, per la medesima unità produttiva, non può presentare domande di integrazione salariale e domande FIS  per periodi  coincidenti 


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