Con il messaggio INPS del 1495 del 4 aprile INPS ricorda che la legge n. 234/2021 ha prorogato per l’anno 2022 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center
E' previsto il limite di spesa di 20 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Si ricorda che la misura prevede un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale per un massimo di 12 mesi e il trattamento viene concesso attraverso specifici decreti ministeriali.
Essendo una misura con normativa speciale non si applica la riduzione in percentuale della misura (comma 66 art 2 legge 92 2012) in caso di successive proroghe dei trattamenti
L'istituto richiama per le istruzioni operative la circolare n. 21/2020 e alla circolare n. 28/2021, per la gestione della suddetta indennità, nonché al messaggio n. 3058/2019 per quanto attiene agli obblighi contributivi e agli adempimenti informativi a carico delle imprese del settore dei call center.
Come detto l'erogazione dell'indennità è subordinata all’emanazione di specifici prossimi decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso e alla modalità di pagamento prevista.
Nella circolare 21 dell' 11 febbraio 2020 aveva specificato anche che :
- I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia
- E' previsto a carico delle imprese ammesse al trattamento un contributo addizionale a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione d calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa)
- Restano a carico delle imprese anche le quote di trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a seguito della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.
- Considerato che il settore dei call center è coperto anche dal Fondo di integrazione salariale (FIS) ciascun datore di lavoro, per la medesima unità produttiva, non può presentare domande di integrazione salariale e domande FIS per periodi coincidenti