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AGGIORNAMENTO MODELLO IVA TR: ADEGUATO AL NUOVO LIMITE DI COMPENSAZIONE

Aggiornamento Modello IVA TR: adeguato al nuovo limite di compensazione

Aggiornato al 31 marzo 2022 il Modello IVA TR con le novità della soglia di 2 milioni di euro quale limite annuo cumulativo di crediti

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Le Entrate informano di aver provveduto in data 31 marzo all'aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Ricordiamo che ai sensi dell’art 1 comma 72 della legge di bilancio 2022 è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

A seguito di ciò è stato necessario l'aggiornamento del modello.

Modello IVA TR: chi lo utilizza

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono:

  • chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza 
  • ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi (ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lett. a), b) ed e) del secondo comma dell’art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lett. c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

In alternativa, come previsto dall’art. 8 del d.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. 

Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l’ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5. 

Modello IVA TR: termini e modalità di presentazione

Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Il termine per la presentazione del modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, vale a dire il primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria del 30 aprile.

Si sottolinea che le Entrate con la Circolare n 9 del 1 aprile hanno fornito chiarimenti sulle novità contenute nella legge di Bilancio 2022 anche in riferimento alla soglia massima dei crediti compensabili Si legga anche  Qual è il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili in F24?

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA

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