L'agenzia delle entrate con il provvedimento 102028 del 31.3.2022 definisce le modalità operative per la proroga 2022 del regime fiscale agevolato per ricercatori e docenti (ART 44 DL 78 /2010 modificato dal DL 34 2019) prevista dalla recente legge di bilancio.
Si tratta in particolare dell'agevolazione che riduce del 90% l'imponibile fiscale introdotta per docenti o ricercatori iscritti all’Aire o cittadini di Stati Ue che abbiano trasferito in Italia la residenza fiscale prima del 2020 e che alla fine del 2019 risultassero fruitori del beneficio fiscale dell’articolo 44 del Dl 78/2010.
L'opzione puo essere esercitata e si realizza con il versamento in un’unica soluzione di un ticket di ingresso pari a:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomoprodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo 44 del decreto-legge n. 78del 2010, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione :
- ha almeno un figlio minorenne, anche inaffido preadottivo, OPPURE
- è proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data o dell’opzione,
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione in presenza di ENTRAMBE le seguenti condizioni:
- se il soggetto al momento dell'esercizio dell’opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e
- diventa o è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, succssivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti , ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi.
Si specifica che l’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.
Il versamento andra effettuato tramite modello F24 senza compensazioni (con i i codici tributo che saranno pubblicati prossimamente dall'agenzia) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo anno di fruizione , per i lavoratori che lo hanno terminato nel 2021, entro il 27 settembre 2022.
Richiesta al datore di lavoro per i lavoratori dipendenti
I docenti o ricercatori lavoratori dipendenti presentano al datore di lavoro una richiesta scritta sempre entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello del primo periodo di fruizione dell’agevolazione e, per i lavoratori per cui tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2021, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, ovvero entro il 27 settembre 2022 (I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La richiesta deve autocertificare:
- a) nome, cognome e data di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) l’indicazione che prima dell’anno 2020 la residenza è stata trasferita in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- d) l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta
- e) l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio
- f) i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata o l’impegno a comunicare tali dati entro diciotto mesi
- g) il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data
- di effettuazione del versamento di cui al punto 1.2;
- h) l’anno di prima fruizione degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti
- residenti all’estero;
- i) l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione d relativi al periodo d’imposta precedente a quello dell’esercizio dell’opzione;
- j) gli estremi del versamento
Opzione lavoratori autonomi
I soggetti che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento .
Adempimenti del sostituto d’imposta
I datori di lavoro devono quindi operare le ritenute fiscali limitatamente 10% per cento delle somme e valori imponibili di cui all’articolo 51 del TUIR, nel caso di lavoratori che al momento dell’esercizio dell’opzione abbiano comunicato la presenza dei requisiti sopracitati, sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta, con conguaglio a fine anno o al termine del rapporto.
Le disposizioni non si applicano nel caso in cui il lavoratore comunichi al datore di lavoro il trasferimento fuori dall’Italia della propria residenza o del proprio domicilio.