Con l'art 4 del DL n. 24 del 24 marzo 2022 si prevedono norme in vigore dal 1 aprile 2022 su:
- isolamento
- autosorveglianza
in ragione della fine dello stato di emergenza.
Isolamento dal 1 aprile
In particolare, si prevede che a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.
La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
E' bene sottolineare che in precedenza si parlava di quarantena.
Con Circolare del Ministero della salute n 19680 del 30 marzo 2022 sono state normate le modalità attuative delle suddette previsioni.
La suddetta circolare rimanda al precedente provvedimento del Ministero della salute del mese di dicembre 2021 che specificava che "Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo".
Autosorveglianza dal 1 aprile
Inoltre, sempre il DL n 24 ha previsto che a decorrere dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente:
- nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2,
- e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati:
- alla prima comparsa dei sintomi
- e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
La Circolare del Ministero della salute n 19680 del 30 marzo 2022 in merito ai "contatti stretti" conferma che a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
Aggiunge inoltre che gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un soggetto contagiato.
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