I riferimenti normativi IVA, che disciplinano gli acquisti intra-UE di beni e servizi da parte dei contribuenti aderenti al regime forfetario, sono fondamentalmente due:
- in base all’articolo 1 comma 58 lettere c) e d) della Legge 190/2014 “ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, i contribuenti […] applicano agli acquisti di beni intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del Decreto Legge 30 agosto 1993, numero 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, numero 427, e successive modificazioni; […] applicano alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi gli articoli 7-ter e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modificazioni”;
- in base all’articolo 38 comma 5 lettera c) del DL 331/1993 “non costituiscono acquisti intracomunitari: […] gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati […] dai soggetti passivi per i quali l'imposta è totalmente indetraibile [...] che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari [...] effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato. L'ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi […] e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa”.
Con altre parole il Legislatore, per il caso degli acquisti effettuati dai contribuenti cosiddetti forfetari all’interno dell’Unione Europea, effettua una differenziazione tra:
- acquisti di servizi;
- acquisti di beni.
Per quanto riguarda i servizi, il contribuente cosiddetto forfetario è equiparato agli altri contribuenti soggetti IVA, motivo per cui dovrà:
- effettuare l’iscrizione al VIES;
- integrare la fattura UE ricevuta con l’IVA applicabile in Italia;
- versare l’IVA dovuta entro il 16 del mese successivo tramite modello F24.
Come per gli altri contribuenti soggetti IVA, anche al contribuente cosiddetto forfetario può accadere di ricevere una fattura UE di servizi su cui è stata applicata per errore l’IVA dal venditore, che è quindi stata assolta nel paese d’origine: se la fattura presenta solo il codice fiscale dell’imprenditore o del lavoratore autonomo aderente al regime forfetario, questa sarà correttamente emessa, in quanto l’acquisto è stato effettuato dal contribuente come privato, fuori dalla sua sfera imprenditoriale (o professionale); se, diversamente, la fattura presenta anche la partita IVA, l’acquisto sarà considerato nell’esercizio dell’attività lavorativa, motivo per cui si potrà chiedere al venditore la correzione del documento contabile. Nel caso in cui la correzione non avvenga, l’IVA estera esposta in fattura diventerà componente di costo e il contribuente dovrà provvedere ugualmente a integrare la fattura e a versare l’IVA dovuta in Italia.
Per quanto riguarda l’acquisto di beni all’interno dell’Unione Europea, la normativa è un po’ più complessa e considera due situazioni:
- se gli acquisti effettuati nell’anno precedente non superano la soglia di 10.000 euro, e la medesima soglia non è superata neanche nell’anno in corso, gli acquisti effettuati dal contribuente aderente al regime forfetario nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo saranno equiparati ad acquisti effettuati come privato, motivo per cui:
- il venditore applicherà l’IVA prevista nel paese d’origine e l’imposta sarà lì assolta;
- l’acquirente non verserà l’IVA in Italia.
- se gli acquisti effettuati superano la soglia precedente prevista o se il contribuente in regime forfetario decide, per opzione, di non avvalersi di tale franchigia, questi dovrà:
- effettuare l’iscrizione al VIES;
- integrare la fattura UE ricevuta con l’IVA applicabile in Italia;
- versare l’IVA dovuta entro il 16 del mese successivo con modello F24.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’IVA in caso di acquisti sia di beni che di servizi è il 6099, indicando come periodo di riferimento quello di effettuazione dell’operazione.
Si precisa che le operazioni sopra indicate non compromettono le agevolazioni amministrative previste per i contribuenti in regime forfetario in tema di IVA, per cui, anche effettuando questi adempimenti, il contribuente non dovrà comunque redigere e tramettere la Dichiarazione annuale IVA, né le Liquidazioni periodiche IVA, né altri adempimenti collegati quali l’Esterometro.