Pubblicato in GU n 75 del 30 marzo il Decreto Ministeriale del 21 marzo 2022 con il quale il MEF prevede disposizioni particolari per l'applicazione di un'aliquota di accisa ridotta alla birra immessa in consumo nel 2022, modificando il DM 4 giugno 2019.
Il decreto inserisce l'art 10 bis rubricato Disposizioni particolari per la birra immessa in consumo nell’anno 2022, che
prevede che alla birra immessa in consumo nell’anno 2022 da una fabbrica di birra, munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, che ha una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri di birra e ha tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, indicati all’articolo 1, comma 1, lettera b), si applica, al momento dell’immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dalla predetta fabbrica, un’aliquota di accisa ridotta (ai sensi dell’articolo 35, comma 3-quater, del TUA).
In particolare:
- sull’intero quantitativo di birra immesso in consumo nell’anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri, si applica l’aliquota di accisa prevista dall’Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 30 per cento;
- sull’intero quantitativo di birra immesso in consumo nell’anno 2022 da una fabbrica avente una produzione, nel medesimo anno, superiore a 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l’aliquota di accisa prevista dall’Allegato I annesso al TUA nella misura ridotta del 20 per cento.
Il Decreto specifica che ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta il depositario autorizzato della fabbrica comunica, mediante PEC, all’Ufficio delle dogane competente in relazione all’ubicazione del deposito fiscale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, gli estremi della licenza fiscale e il volume stimato di birra che intende produrre nella fabbrica nel corso dell’anno 2022, che deve risultare superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.
Alla comunicazione è allegata una dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulta la produzione di birra presa in carico nel registro di magazzino per l’anno 2021, che deve essere compresa tra 10.000 ettolitri e 60.000 ettolitri, nonché la sussistenza di tutti i requisiti, diversi dalla produzione annua, il depositario autorizzato si impegna altresì a comunicare mediante PEC al predetto Ufficio delle dogane ogni successiva variazione dei dati trasmessi ai sensi del presente comma entro 10 giorni dalla data in cui le stesse variazioni si sono verificate.