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ESONERO AGENZIE VIAGGI: ISTANZE RIESAME ENTRO IL 13 OTTOBRE

Esonero agenzie viaggi: istanze riesame entro il 13 ottobre

Le istruzioni per utilizzare l'esonero contributivo totale di 5 mesi per agenzie viaggi e tour operator previsto dal Sostegni TER. Richieste riesame. Uniemens da Ottobre

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Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022  le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione  dello sgravio  contributivo totale per 5 mesi   previsto per  le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022  (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era  fissato al 9 settembre 2022

II  27 luglio era stata  pubblicata  anche la circolare INPS 89 2022  con le  indicazioni  per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.

Rivediamo con ordine  i dettagli sulla misura  sull'invio delle richieste e le nuove  istruzioni.

Esonero contributivo agenzie viaggi 2022 

L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda 

  •  i datori di lavoro  rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
  • ha una durata di un massimo di 5 mesi anche non continuativi  
  •  per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 .

L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.

Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL.  Resta  confermata l'aliquota di computo  dei contributi ai fini previdenziali. 

L’esonero che va applicato su base mensile ed  è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande  per il rispetto del limite di spesa  fissato in cira 56 milioni di euro.

Sgravio agenzie viaggi: dichiarazione sugli aiuti di stato

Il messaggio INPS  di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione  alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto,  il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.

A seguito dell’attribuzione del predetto codice  sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche  con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve  nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).

In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato  i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.

Esonero agenzie e tour operator: invio domande

L'istituto ha  reso disponibile per l'invio delle domande  il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti  oltre ai dati anagrafici  aziendali  :

  • l’importo dell’esonero richiesto, pari alla contribuzione dovuta 
  •  l’indicazione del numero di dipendenti per il medesimo periodo,
  •  l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità  nel periodo agevolato.

Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando   sulla base delle richieste pervenute gli  importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo  

Istanza di riesame e Uniemens

Nel messaggio 3549/2022  si specifica che i datori di lavoro che volessero  presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .

Va utilizzato  il modulo di domanda AT_2TER  presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile  allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps. 

Il messaggio sottolinea che la mancata risposta  dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile  in calce al modulo di domanda.

Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che  I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono 

  • esporre il credito  nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022,
  •  valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022” e 
  • nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

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