Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022 le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione dello sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022 (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era fissato al 9 settembre 2022
II 27 luglio era stata pubblicata anche la circolare INPS 89 2022 con le indicazioni per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.
Rivediamo con ordine i dettagli sulla misura sull'invio delle richieste e le nuove istruzioni.
Esonero contributivo agenzie viaggi 2022
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda
- i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
- ha una durata di un massimo di 5 mesi anche non continuativi
- per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 .
L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta confermata l'aliquota di computo dei contributi ai fini previdenziali.
L’esonero che va applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande per il rispetto del limite di spesa fissato in cira 56 milioni di euro.
Sgravio agenzie viaggi: dichiarazione sugli aiuti di stato
Il messaggio INPS di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.
Esonero agenzie e tour operator: invio domande
L'istituto ha reso disponibile per l'invio delle domande il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti oltre ai dati anagrafici aziendali :
- l’importo dell’esonero richiesto, pari alla contribuzione dovuta
- l’indicazione del numero di dipendenti per il medesimo periodo,
- l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità nel periodo agevolato.
Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando sulla base delle richieste pervenute gli importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo
Istanza di riesame e Uniemens
Nel messaggio 3549/2022 si specifica che i datori di lavoro che volessero presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .
Va utilizzato il modulo di domanda AT_2TER presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps.
Il messaggio sottolinea che la mancata risposta dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile in calce al modulo di domanda.
Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono
- esporre il credito nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022,
- valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022” e
- nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).