Tra le misure introdotte per contrastare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia aggravatosi con la crisi Russia-Ucraina, il Decreto 21 2022 (il cosiddetto decreto Ucraina bis) prevede alcuni provvedimenti indirizzati alla tutela del potere di acquisto e del reddito dei lavoratori con :
- nuove possibilità di accesso alla cassa integrazione e
- ampliamento dell'esonero contributivo totale per le assunzioni.
Inoltre, una misura particolare e di impatto molto generalizzato, inserita all'art .2, consiste nella possibilità "per le aziende private di erogare buoni carburante a titolo gratuito fino ad un massimo di 200 euro per ogni dipendente, solo per l'anno 2022 ".
Il beneficio dei 200 euro in buoni benzina 2022, è esente dalle imposte sui redditi da lavoro dipendente ai sensi dell'art 51 comma 3 del TUIR ma come specifica la relazione tecnica allegata al decreto, si affianca e non concorre alla formazione del tetto massimo previsto per i fringe benefits.
Il valore di tali buoni benzina fino a 200 euro, non incidendo sul superamento della soglia non comporta dunque la tassazione dell’importo di tutti i benefit ricevuti dal dipendente, come detta la norma.
Dal punto di vista del bilancio aziendale ovviamente il costo dovrebbe rientrare tra gli oneri deducibili a norma dell'art 95 del Tuir ma il condizionale è d'obbligo perche non viene specificato.
AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO
Nell'iter di conversione del decreto è stato modificato il testo della norma che facendo riferimento a "aziende private " lasciava adito a dubbi.
Potevano essere infatti esclusi i datori di lavoro non considerati dalla legge "aziende" ovvero :
- datori del settore pubblico non economico
- lavoratori autonomi,
- studi associati
- cooperative e consorzi.
La nuova formulazione del testo che parla di "datori di lavoro privati" ricomprende invece tutta la platea del settore privato, quindi anche gli studi professionali.
Buoni benzina 2022: chi sono i lavoratori beneficiari
La norma cita i «lavoratori dipendenti» , comprendendo quindi tutti i lavoratori subordinati, compresi somministrati e apprendisti.
Resta il dubbio,però, per coloro che non sono formalmente lavoratori dipendenti ma quasi sempre assimilati a tale categoria, ovvero i seguenti:
- collaboratori coordinati e continuativi
- amministratori non iscritti ad albi professionali
- soci di cooperative.
Come detto il provvedimento è attualmente in corso di conversione in legge e sono previsti alcuni emendamenti correttivi tra cui sia la specificazione del diritto per tutti i datori di lavoro che l'inserimento dei soggetti sopracitati tra i beneficiari.
Si segnalano ancora tra i dubbi ingenerati dalla forma di questo articolo, che :
- non sono chiare le conseguenze in caso di superamento del limite di 200 euro se la soglia di esenzione operi autonomamente oppure in combinazione con quella generale dei fringe benefit (258,23 euro) cioè se una somma superiore a 200 euro, per la parte non imponibili rientri o meno nei fringe benefits conteggiati nella franchigia di 258,23.
- La norma non contiene uno specifico richiamo alla tassazione in capo al datore di lavoro ne interviene sull’articolo 51, comma 3, del Tuir, per cui sono legittimi di dubbi riguardo sia alla deducibilità che sulla possibilità di inserire tale bonus fra i permi di risultato convertibili, da concordare con i sindacati,
- Infine la nuova norma non pone condizioni rispetto alla platea del personale aziendale che puo accedere al benefit , come richiesto ad esempio per il welfare aziendale, cioè lascia alla facolta del datore di lavoro il riconoscimento a tutti i dipendenti o a fasce omogenee o al singolo.
Buoni carburante: cedibilità come omaggi ai clienti
E' stato osservato in un articolo del Sole 24 Ore a firma Stefano Sirocchi che i bonus benzina potrebbero anche essere offerti in omaggio dalle aziende ai propri clienti per poi essere ceduti, a norma del DL 21 2022 ai loro dipendenti .
In questo caso per l'azienda che li cede come omaggio risulterebbere deducibili come spese di rappresentanza, come specificato nella risposta dell'Agenzia interpello n. 519/2019 In questo caso si ricorda che opera la distinzione tra:
- buoni carburante monouso emessi da una specifica compagnia (articolo 6-ter del Dpr 633/1972 (circolare 8/2018 dell’agenzia delle Entrate) con IVA esigibile al momento dell’emissione del buono, o della ricarica in caso di titolo digitale ;
- buoni carburante multiuso (articolo 6-quater del Dpr 633/1972) validi presso molti distributori e per l'acquisto di vari beni e servizi, esenti IVA
Si fa notare anche che ai fini IVA , l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, è detraibile solo per beni di costo unitario non superiore a 50 euro.