Le prestazioni di un fondo previdenziale integrativo inglese erogate senza il raggiungimento di una certa età anagrafica non costituiscono reddito da pensione per la normativa italiana, quindi non è applicabile l'imposta sostitutiva del 7% per il contribuente che si trasferisca in Italia.
Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella Risposta a Interpello n. 150 del 23 marzo 2022.
Vediamo maggiori dettagli sul caso sottoposto all'amministrazione finanziaria e le motivazioni della risposta.
Pensione integrativa inglese e trasferimento residenza in Italia
L'Istante nell'Interpello faceva presente di essere titolare di un fondo pensione privato, istituito nel Regno Unito (complementare allo "statutory social security", ovvero al regime di previdenza sociale obbligatorio), messo a disposizione dal datore di lavoro e al quale egli aveva versato somme integrative.
Posto che intendeva trasferirsi in Italia, chiedeva conferma della possibilità di usufruire del all'articolo 24-ter TUIR che prevede la'applitacione di una flat tax al 7% su tali redditi a condizione che il pensionato si trasferisca in un piccolo Comune in una delle Regioni del Meridione
Attenzione va posta al fatto che iafferma lo stesso istante: l'utilizzo del fondo particolarmente flessibile, in quanto
- non è legato alla cessazione del rapporto di lavoro
- né al raggiungimento di una certa etàanagrafica".
La risposta dell'Agenzia
Nella risposta in primo luogo viene ricordato il tenore letterale della norma che prevede :
" i soggetti non fiscalmente residenti in Italia nei 5 anni precedenti "che
- trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2,:
- in uno dei comuni , con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, nel territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia o
- in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,
possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, aun'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione».
I chiarimenti sono stati forniti con la circolare 17 luglio 2020, n. 21/E , in cui viene specificato anche che : "Per l'accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche «dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».
Sul caso specifico quindi l'Agenzia conclude che " le prestazioni in oggetto derivanti dalla sua adesione al fondo integrativo (complementare allo "statutory social security"), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico. Pertanto, poiché le stesse non sono riconducibili nell'ambito applicativo di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, l'Istante non può accedere al regime di favore".