Con Risoluzione n 3 del 22 marzo 2022 il MEF fornisce un chiarimento in ambito di Canone patrimoniale di cui ai commi 816 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e servizi di energia elettrica.
Viene chiarito che tra le attività strumentali finalizzate all’erogazione di servizi di pubblica utilità cui è applicabile il canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico nella misura minima di 800 euro, rientra anche l’attività di produzione di energia elettrica.
Il MEF risponde ad un quesito proposto da ENEL Italia che ha chiesto se le attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità indicate dalla norma del canone unico siano da intendersi a titolo esemplificativo e se, quindi, possa rientrarvi anche l’attività di produzione di energia elettrica.
La Risoluzione innanzitutto ricorda che l'art. 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, ha introdotto, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP, il canone unico patrimoniale (CUP), il quale al comma 831 prevede una particolare disciplina relativa alle occupazioni effettuate per l’erogazione di pubblici servizi a rete.
La disposizione in questione prevede che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa indicata nello stesso comma. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800
Pertanto, si deve concludere che fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.
Si ricorda per concludere che l’attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento ha le caratteristiche della strumentalità rispetto a quella di distribuzione dell’energia; e come affermato nella circolare n. 1/DF del 20 gennaio 2009 in materia di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e il relativo canone (COSAP), sono “aziende esercenti attività strumentali all’erogazione di servizi pubblici” quelle “aziende che hanno infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, ma che, al contrario di questi ultimi, non hanno alcun rapporto diretto con l’utente”.
Pertanto, l’attività d’impresa svolta dalle società di produzione d’energia costituisce una fase immediatamente antecedente e necessaria rispetto alle altre citate fasi della filiera del mercato elettrico (trasmissione, dispacciamento e distribuzione), fasi connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui:
- in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà);
- tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività).
Pertanto l’attività svolta dalle aziende di produzione, quindi, deve essere riconosciuta quale attività strumentale alla fornitura di servizi di pubblica utilità, come la distribuzione dell’energia elettrica.