Le sanzioni per chi non eroga l'indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare o lo utilizza in luogo di un rapporto di lavoro vero e proprio, sono molto salate e sono già in vigore dal 1 gennaio 2022.
Si ricorderà che la legge di bilancio 2022 ( art. 1 commi 720 e segg., legge n. 234 2021) è infatti intervenuta per riformare la materia dei tirocini formativi con norme piu stringenti.
Tirocini extracurricolari quali sono?
Giova specificare, forse, che i tirocini extracurricolari sono quelli che non fanno parte obbligatoriamente di un percorso formativo scolastico o universitario (come possono essere ad esempio quelli per l'accesso alle professioni) ma sono organizzati da enti formativi privati accreditati con convenzioni regionali.
L'applicabilità delle nuove sanzioni è stata ribadita dall'Ispettorato del lavoro nella nota 530 del 21 marzo .
Vale la pena sottolineare che le linee guida sui nuovi stage, detti "Percorsi formativi finalizzati all'orientamento e alla formazione professionale" , devono essere definite da una intesa in Conferenza Stato Regioni entro il 30 giugno 2022 ma ad oggi non è stata presa alcuna decisione.
Sul tema è intervenuto anche il Consiglio dei dottori commercialisti che ha criticato fortemente l'impianto normativo prospettato dal Ministro del lavoro Orlando che intenderebbe restringere le possibilità di utilizzo dei tirocini extracurricolari ai soli soggetti con difficoltà di inclusione sociale.
Obblighi e sanzioni 2022 per i tirocini extracurricolari
L'ispettorato precisa con forza che è già in vigore l’applicazione delle sanzioni :
- per la mancata erogazione dell'indennità (comma 722) e
- in caso di accertato ricorso fraudolento al tirocinio, quando sia effettuato in sostituzione di un rapporto di lavoro dipendente (comma 723 ).
Il personale ispettivo dovrà fare riferimento alle normative regionali attualmente in vigore, nonché alle istruzioni operative già fornite con la circ. 8/2018.
In particolare :
- “la mancata corresponsione dell'indennità comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro",
- mentre la violazione delle disposizioni contenute nel comma 723 (utilizzo dello stagista in luogo di un dipendente) comporta l’applicazione a carico del soggetto ospitante dell’ammenda di:
- 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e
- per ciascun giorno di tirocinio.
Ques'ultima è una sanzione penale: "soggetta alla prescrizione obbligatoria ex art. 20 L. n. 758/1994, volta a far cessare il rapporto in essere" cioè si prevede l'immediata sospensione dello stage e resta ferma la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
La nota ricorda inoltre:
- l’obbligo di comunicazione dei tirocini ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996 (comunicazione obbligatoria a servizi.lavoro.gov.it
- e il fatto che il soggetto ospitante è tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.