Entro il 28 febbraio va inviata l'autodichiarazione per le imprese turistiche beneficiare del credito di imposta IMU.
Ricordiamo che, con Risoluzione n 53 del 30 settembre 2022 le Entrate hanno istituito il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU.
In particolare, si tratta del seguente codice tributo:
- “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU - articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
Per tutte le istruzioni operative si rimanda al testo della Risoluzione n 53 di cui si tratta.
Ricordiamo inoltre che dal 28 settembre sono disponibili sul sito dell’Agenzia i software di compilazione e di controllo per l’invio delle istanze per il suddetto credito IMU per le imprese del comparto turistico.
Il primo serve a compilare l’autodichiarazione e a creare il relativo file da inviare telematicamente, il secondo a evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Con il Provvedimento n 326194 del 16 settembre 2022 adottato ai sensi del comma 4 dell’articolo 22 del decreto, le Entrate hanno definito le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta IMU di cui si tratta.
Con il provvedimento è stato approvato anche il modello con le relative istruzioni da inviare dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni:
Il 21 giugno scorso è arrivata la formalizzazione dell’autorizzazione della Commissione europea (n. C(2022) 4363 final) del 21 giugno al bonus IMU per il comparto turistico introdotto dall’articolo 22 del decreto legge 21/2022.
In particolare, l'art 22 del Decreto Ucraina andato in GU n 67 del 21 marzo rubricato Credito d'imposta per IMU in comparto turismo riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta alle:
- imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali,
- imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici,
nella in misura corrispondente al 50 per cento dell'importo versato a titolo di seconda rata dell'anno 2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per:
- gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali è gestita la relativa attività ricettiva,
- a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
- apertura della P.IVA alla data del 22 marzo 2022,
- e che i soggetti indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019.