L’INPS, con la circolare del 19 marzo 2022, n. 42, illustra la disciplina relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, attraverso il'omonimo Fondo bilaterale di solidarietà, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La circolare indica nel dettaglio l’ambito di applicazione e la durata della tutela, i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e quelle relative al pagamento. Vediamo una breve sintesi delle principali indicazioni.
Integrazione salariale Provincia Bolzano a chi spetta e come
La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai seguenti beneficiari:
- lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti di qualsiasi livello e di qualsiasi forma contrattuale e lavoratori assunti ai sensi dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
- soci lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- dipendenti di imprese artigiane che hanno usufruito del beneficio del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e che hanno terminato il relativo periodo di godimento previsto;
- lavoratori intermittenti a condizione che abbiano “risposto alla chiamata” prima del verificarsi dell’evento sospensivo o riduttivo dell’attività lavorativa.
- lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l’azienda non possa chiedere la tutela ordinaria (CISOA) per aver già esaurito il numero massimo annuale di giornate fruibili.
- Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici e le altre figure professionali non previste
Va sottolineato che le tutele sono concesse per le unità produttive ubicate nella stessa Provincia, per periodi di interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La durata massima è di otto settimane per singola unità produttiva, decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza ( con un minimo richiedibile di una settimana.
Ai fini dell’accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione di ferie e permessi.
La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione ordinaria di integrazione salariale e per l’anno 2022 il massimale di riferimento è pari a € 1.222,51
Modalità e scadenze per la presentazione delle domande
I datori di lavoro interessati devono trasmettono istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano; solo i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono anche inviare l’elenco dei lavoratori coinvolti e il periodo alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020.
- entro la fine del nono mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa oppure
- entro 30 giorni dopo la data di pubblicazione della circolare, se più favorevole per il datore di lavoro, quindi entro il 19 aprile 2022.