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BONUS IMPRESE ENERGIVORE: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER L'AGEVOLAZIONE

Bonus imprese energivore: pronto il codice tributo per l'agevolazione

Le Entrate con Risoluzione del 21.03 istituiscono il codice tributo "6960" per usufruire del credito di imposta per le imprese enrgivore, vediamo in cosa consiste

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Con comunicato stampa del 21 marzo le Entrate informano che è pronto il codice tributo per le imprese energivore per fruire dell’agevolazione preista dal Decreto Sostegni ter.

In particolare, sono disponibili le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica,  imprese energivore, di ottenere il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni-ter, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 

Con Risoluzione n. 13/E pubblicata ieri si istituisce il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.

Credito d’imposta imprese energivore: le condizioni per averlo e il codice tributo

L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto:

  • un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, 
  • a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, 
  • per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019.

A tali imprese che soddisfano il requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

Il  codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta è6960” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”. 

Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Ti consigliamo anche Costi di energia elettrica delle imprese: ecco alcune misure per ridurli

Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 21.03.2022 n. 13

Tag: AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE AGEVOLAZIONI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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