Le modalità di accordo per prestazioni lavorative in smart working in forma sempificata introdotte per l'emergenza Covid restano in vigore fino al 31 agosto 2022.
Lo prevede un articolo inserito dalla legge di conversione nel decreto legge DL 24 2022, pubblicata ieri 23 maggio 2022 in Gazzetta ufficiale
Vediamo meglio nei paragrafi seguenti di cosa si tratta,
Smart working semplificato cos'è
Per i datori di lavoro privati il dl 34 2020 (art . commi 3 e 4) aveva previsto
- Restano possibili accordi individuali "informali" senza forma scritta e gli obblighi di informativa sulla sicurezza possono essere assolti con i documenti disponibili sul sito INAIL inviati ai dipendenti via mail
- Resta possibile inoltre per i datori di lavoro utilizzare la procedura semplificata di comunicazione al Ministero del lavoro con la semplice lista massiva dei nominativi dei lavoratori in smart working, senza allegare gli accordi individuali.(Qui IL MODELLO)
Posto che in vista dell'imminente scadenza molte aziende avevano iniziato a predisporre accordi specifici con il personale il decreto prevede anche che tali intese restino valide cosi come siglate dalle parti ma è ugualmente possibile definire un rinvio della loro efficacia.
Presso il ministero erano state infatti siglate da poco le Linee guida per lo smart working ordinario da utilizzare dopo l'emergenza.(VEDI QUI il nuovo Protocollo)
Il testo integrale della norma sul lavoro agile
Art 90 commi 3-4 DL 34 2020
3. (dal 25 marzo 2020 alla fine dello stato di emergenza ), i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 deldecreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).