L'Agenzia delle Entrate con risposta all'istanza di interpello del 14.02.2022 n. 107 ha fornito chiarimenti sul momento di "effettuazione" di un investimento ai fini del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ovvero in merito alla disciplina da applicare all'agevolazione, quella prevista dalla legge di bilancio 2020 o quella della legge di bilancio 2021.
In particolare, la società istante ha effettuato la fornitura di un impianto, comprensiva di cessione del macchinario, montaggio, collaudo e assistenza, e intende avvalersi del bonus “investimenti in beni strumentali nuovi”.
Per verificare quale disciplina applicare:
- la disciplina introdotta con la legge di Bilancio 2020,
- o quella, rafforzata, prevista dalla legge di Bilancio del 2021,
dovrà essere considerato il momento di effettuazione dell’investimento ovvero, nel caso rappresentato, la consegna del bene.
In considerazione della parziale sovrapponibilità temporale delle due disposizioni, come chiarito dalla circolare n. 9/E del 2021, paragrafo 3.1, il coordinamento tra le due discipline agevolative deve avvenire distinguendo:
- il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 (vale a dire anteriormente alla decorrenza della disciplina recata dalla legge di bilancio 2021) si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento (c.d. prenotazione). In questo caso, gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restano incardinati nella disciplina di cui alla legge di bilancio 2020.
- dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni, in questo caso si rende applicabile la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
Riguardo alla fattispecie in esame, considerato che:
- il contratto di fornitura è stato firmato nel 2019 con contestuale versamento di un acconto pari al 20%
- la consegna del bene è avvenuta dopo il 30 giugno 2021,
questa ricade nella disciplina della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 1056), che riconosce il credito d'imposta agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in quanto, anche se la prenotazione è stata operata entro la data del 15 novembre 2020 (si vedano anche i chiarimenti forniti dall'Agenzia con circolare n. 9/E del 2021, paragrafo 3.1), l'investimento non risulta effettuato "entro il 30 giugno 2021".
In merito al momento di "effettuazione" dell'investimento, è stato chiarito che l'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute per i beni mobili:
- alla data della consegna o spedizione,
- ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
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Proroga dei termini per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021 (Milleproroghe)
E' importante segnalare che, con la recente conversione in legge n. 15/2022 del decreto Milleproroghe n. 228/2021, sono stati estesi i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi disciplinato dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 1054 e 1056), al fine di ricomprendere tra i costi agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022).
Il credito d'imposta spetta quindi per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 dicembre 2022, a condizione che:
- entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
- e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il comma 1054 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), prevede il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:
- investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A alla legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B alla legge n. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. In particolare, secondo il comma 1054.
Analogo intervento sul successivo comma 1056 della legge di bilancio 2021, ai sensi del quale, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, il credito d'imposta è riconosciuto:
- nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
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