L'inps ha pubblicato la circolare 15 marzo 2022, n. 40 in cui riepiloga gli obblighi contributivi degli Ordini e dei Collegi professionali in relazione alle tutele previdenziali e assistenziali per il proprio personale dipendente.
L'istituto ricorda innanzitutto che si tratta di enti pubblici non economici dotati di personalità giuridica di diritto pubblico displinati dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001.
Il personale dipendente da tali enti puo essere assicurato :
- al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) oppure
- alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali ( CPDEL ) per gli Ordini e dei Collegi professionali che abbiano adottato la delibera di massima entro il 26.2.1992 di cui alla legge 379/1955 e versano quindi alla gestione dipendenti pubblici -Ex INPDAP .
Vengono illustrate anche le contribuzioni di finanziamento delle assicurazioni minori spettanti o meno al personale dipendente, ovvero:
- indennità di malattia e maternità,
- Cassa Unica Assegni Familiari ( CUAF ),
- Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria,
- NASpI e
- Fondo di integrazione salariale.
Su questo si specifica in particolare che gli Ordini e i collegi non sono tenuti al versamento delle degli oneri relativi a maternità e malattia , in quanto le prestazioni ai dipendenti sono a carico degli enti stesse
Inoltre non sono dovuti
- il contributo al Fondo di garanzia e di tesoreria per i trattamenti di Fine Rapporto
- il contributo al FIS Fondo di integrazione salariale.
Per quanto riguarda invece la contribuzione Naspi, pari all'1,61% (1,31 contributo disoccupazione + 0,30 contributo fondi interprofessionali), il versamento è obbligatorio solo per il personale con contratto a termine .