La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8039 dell'11 marzo 2022, ha stabilito che nel caso di una retrocessione di azienda successiva a licenziamento il lavoratore licenziato deve essere reintegato dal cessionario purche il licenziamento sia stato dichiarato nullo o illegittimo da un giudice, previa impugnazione del dipendente.
Il caso riguardava due lavoratori dipendenti da una societa che nel 2011 aveva dato in gestione ad una societa di persone il reparto a cui essi erano addetti
e che in tale contratto le parti avevano convenuto il passaggio dei lavoratori in forza alle dipendente della nuova societa ma con obbligo della prima “in caso di risoluzione
dell’affidamento” per qualsiasi causa, di ricostituire i rapporti di lavoro con i dipendenti.
Il contratto di affidamento veniva sciolto nel 2013 ma i lavoratori erano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo il giorno prima della retrocessione della azienda, senza ricostituzione del rapporto presso nessuna delle due società.
Il tribunale ha accolto il loro ricorso che faceva riferimento all'obbligo dichiarato nel contratto di cessione, e condannato la società cedente a proseguire i rapporti di lavoro con i ricorrenti, a far data dal 24.6.2013.
Anche la Corte territoriale ha respinto l’appello della società affermando al di la del contratto in essere, che l’art. 2112 cod. civ., è applicabile anche alla fattispecie di retrocessione.
La cassazione premette che la fattispecie del trasferimento di azienda regolata dall'art. 2112 cod. civ. ricorre tutte le volte in cui, rimanendo immutata l'organizzazione
aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato. Giustamente la questione è stata ricondotta in questo alveo dai giudici di merito
Gli ermellini affermano però che la corte di merito ha però ricostruito erroneamente i rapporti tra l’art. 2112 cod. civ. e il licenziamento intimato prima del trasferimento di azienda o di un suo ramo (o della retrocessione )
La Suprema Corte specifica che la disciplina dell'art. 2112 cod. civ. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale.
Inoltre, osserva che l’articolo 2112 del Codice civile prevede la continuazione del rapporto e il mantenimento delle pregresse condizioni economiche e contrattuali, ma ciò solo nel caso in cui i licenziamenti siano stati dichiarati nulli e per questo è necessario che il lavoratore abbia fatto ricorso per impugnare il licenziamento nei termini di legge.
Dato che questo non si è verificato la sentenza di merito viene ribaltata con cassazione e rinvio ad altro collegio giudicante.