L'art 1 del Dlgs n. 228/2001 ha sostituito interamente l'art 2135 del codice civile prevedendo che è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività:
- coltivazione del fondo,
- selvicoltura,
- allevamento di animali
- e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
Imprenditore agricolo: le attività connesse a quella principale
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dall' imprenditore agricolo:
- dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
- dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
A seguito della modifica della norma di cui si tratta, sono considerate agricole anche la attività di trasformazione e valorizzazione dei prodotti che prima erano considerate commerciali.
Le attività agricole connesse devo rispettare i seguenti requisiti:
- oggettivo, i prodotti oggetto delle attività agricole devono essere ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura o allevamento animali
- soggettivo, le attività connesse devono essere svolte dallo stesso imprenditore agricolo che svolge le attività principale
A seguito delle modifiche dell'art 2135 del c.c.. l'art 2 della Legge n 350/2003 ha modificato l'art 32 del TUIR prevedendo che sono produttive di reddito agrario, quindi ricondotte alla tassazione catastale, le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.
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Imprenditore agricolo: tassazione con il regime forfettario
Le attività connesse che non rispettano i requisiti dell'art 32 comma 2 lett c) del TUIR, al ricorrere di certi requisiti, possono usufruire del regime forfettario con relative semplificazioni.
Come chiarito anche dalla Circolare delle Entrate n 44/2004 si prevede che “per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli diversi da quelli indicati nell'articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tale attività, il coefficiente di redditività del 15 per cento”.