Con la Risposta a interpello n 100 del 9 marzo con oggetto "note di variazione IVA - Individuazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa cui si riferisce la legge fallimentare - Articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98" le Entrate specificano che chiarita la possibilità per l'istante di emettere una nota di variazione nei confronti della procedura dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa, va ricordato che:
«la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione, ossia, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui viene emanata:
- la sentenza dichiarativa del fallimento;
- il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; [...]
- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all'anno di emissione della nota.»
Con l'interpello l'istante chiedeva chiarimenti circa la possibilità di emettere nota variazione IVA nella procedura di liquidazione coatta ex art. 26 D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall'art. 18 D.L. 25.05.21 n. 73.
Le Entrate hanno specificato che è stato già chiarito che «il comma 2 dell'articolo 26 del Decreto IVA prevede le ipotesi in relazione alle quali il cedente del bene o prestatore del servizio può effettuare variazioni in diminuzione della base imponibile e della conseguente imposta, senza specifici limiti di tempo, con riferimento a operazioni per le quali abbia già emesso fattura con addebito di IVA. [...]
Il nuovo comma 3-bis - introdotto nell'articolo 26 del Decreto IVA [...] - prevede che la disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, ad opera del cessionario o committente:
- per le procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis della legge fallimentare e i piani attestati ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della stessa legge fallimentare (lettera a); [...]
Più specificamente, qualora il mancato pagamento sia dovuto all'assoggettamento del debitore a procedure concorsuali, la variazione conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dei nuovi commi 3-bis e 10-bis, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l'esito), ossia la data:
- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;» (così la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 in relazione alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del d.l. n. 73).
Si osserva inoltre che la liquidazione coatta amministrativa cui ci si riferisce è anche quella di cui all'articolo 15 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 nelle sue varie articolazioni.
Né alcun elemento contrario all'applicabilità delle nuove disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto IVA alla liquidazione coatta amministrativa di cui al richiamato articolo 15, comma 5-bis, del d.l. n. 98 del 2011 può evincersi dal mancato espresso riferimento alla stessa in precedenti documenti di prassi, i quali non potevano ovviamente tenere conto di norme intervenute in un momento successivo.
Chiarito ciò, e quindi chiarita la possibilità per l'istante di emettere una nota di variazione nei confronti della procedura dalla data del provvedimento che ha ordinato la liquidazione coatta amministrativa, sono stati ricordati i termini per l'emissione della nota di variazione IVA.
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