L'Inps, con la circolare 7 marzo 2022, n. 37 fornisce le istruzioni sulle modalità di accesso alle prestazioni ordinarie e integrative erogate dal Fondo di solidarietà per il personale dipendente delle aziende dei servizi ambientali ( istituito con Decreto interministeriale ( Lavoro – Economia) n. 103594 del 9 agosto 2019 e regolato dall'Inps con la precedente circolare 86 del 17 giugno 2021)
Ora la circolare 37/2022 specifica in primo luogo a parziale modifica delle istruzioni precedenti che il Fondo dei servizi ambientali è diventato pienamente operativo dalla data del 7 febbraio 2021 in quanto il Comitato amministratore del Fondo è stato nominato con il D.M. 7 agosto 2020, ma secondo il decreto la facoltà di autorizzare le prestazioni è esercitabile solo decorsi sei mesi dalla sua nomina.
Per questo le prestazioni di assegno di integrazione salariale sono riconosciute per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 23 gennaio 2021.
In relazione ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19”, restano inalterate le autorizzazioni già concesse, mentre dovranno essere presentate al Fondo in esame le domande successive alla pubblicazione del messaggio n. 3390/2021 7 ottobre 2021 ,da quella data infatti è cessata la possibilità di fare domanda al FIS.
I datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende del settore dei servizi ambientali . I contributi già versati o dovuti al Fondo Trentino e al Fondo Bolzano-Alto Adige restano acquisiti ai medesimi fondi (cfr. le circolari n. 197/2016 e n. 125/2017).
Assegno di integrazione salariale e prestazioni integrative
Si ricorda che la legge 234 0221 ha denominato la prestazione in assegno di integrazione salariale, non piu assegno ordinario.
Il Fondo di solidarietà servizi ambientali assicura le tutele a sostegno del reddito nei casi di
- riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie,
- in presenza di processi di agevolazione all’esodo.
- prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, anche per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
In sintesi il fondo puo fornire per una durata massima di 13 settimane
l'assegno ordinario d'integrazione salariale nella misura dell'80% per le causali di attivazione della Cigo e della Cigs,
una prestazione integrativa della Naspi e
inoltre è previsto l'assegno straordinario di sostegno al reddito a favore di lavoratori che entro i 60 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro, i raggiungano i requisiti pensionistici di vecchiaia o anzianità.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente, ivi compresi :
- gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e
- i lavoratori a domicilio,
- a esclusione dei dirigenti,
dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali che impiegano mediamente più di cinque dipendenti.
Va ricordato che in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale, è previsto in capo al datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
Autorizzazioni e pagamenti dell'assegno di integrazione
Una volta deliberata la concessione dell’intervento, delibera e autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro tramite posta elettronica certificata (PEC) e rese disponibili nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale.
I pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendentio alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o conguagliato.
Il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro. devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro sei mesi:
- dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
- dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato solo nei casi di insolvenza dell’azienda e per documentate difficoltà finanziarie.
Domande ed esposizione eventi in Uniemens
Per tutte le istanze presentate a partire da ottobre 2021 i datori di lavoro o i loro intermediari dovranno associare un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403 del 29 marzo 2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tale fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
I datori di lavoro o i loro intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket. Nella circolare sono specificate in dettaglio le modalità di compilazione del Flusso Uniemens.
Il conguaglio delle prestazioni d'integrazione salariale è attivo dal mese di ottobre 2021 e a questo fine le imprese potranno utilizzare i codici L008 ed L013.