Con l'Informativa n 28 del 4 marzo 2022 il CNDCEC ha diffuso ai Consigli degli Ordini Locali la risposta del Ministero della Giustizia alle osservazioni formulate dall’Associazione Nazionale Commercialisti e dall’Associazione ADR & Crisi – Commercialisti ed avvocati, relativamente alla Circolare del 29 dicembre 2021 recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”.
Le Associazioni istanti hanno chiesto la modifica della circolare, in quanto a loro avviso non rispondente alla ratio dell'art 3 comma 3 del DL 118/2021 (come modificato dalla L. 147/2021), circa i requisiti dei professionisti e le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, nonché le differenze tra requisiti richiesti ai commercialisti e agli avvocati, da un lato, e ai consulenti del lavoro e agli altri soggetti non iscritti in albi dall’altro.
Sinteticamente il Ministero ha precisato che:
- l’incarico di gestore della crisi nella ristrutturazione dell’impresa agricola ai sensi dell’art 7della L. 3/2012 sottende la scelta di tener conto di incarichi ricoperti presso imprese agricole, che hanno determinate caratteristiche e che possono anche essere di grandi dimensioni, diversamente dalle imprese commerciali che accedono in via ordinaria alle procedure di sovraindebitamento;
- l’incarico di cui al n. 5 della circolare advisor, anche legale, con incarico finalizzato all’individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale, funzionale alle imprese in crisi, valorizza l’esperienza di advisor nella ristrutturazione sia del debito tributario sia, partitamente o congiuntamente, nella ristrutturazione del debito previdenziale, dovendosi intendere le “problematiche fiscali” come comprensive di entrambe;
- l'incarico di cui al punto 7, ossia attività di amministrazione, direzione, controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati e di accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati relativi ad aziende, rispetto alle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello Stato di insolvenza, oltre a dover essere puntualmente documentato, deve avere avuto esito positivo, in quanto la ratio sottesa l'articolo 3comma tre è quella di inserire nell'elenco degli esperti esclusivamente professionisti capaci di concludere positivamente la ristrutturazione aziendale, in modo da renderla un'efficace strumento di risoluzione della crisi d'impresa;
- in merito all'esclusione del curatore fallimentare dal novero degli incarichi utili a dimostrare l'idoneità, l'incarico di esperto la circolare è chiara nell'esplicitare la ratio della scelta operata, avendo optato per circoscrivere il rilievo alle sole attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, laddove invece, notoriamente il curatore fallimentare interviene nel momento in cui la crisi e insolvenza dell'impresa sono oramai conclamate, occupandosi della sua liquidazione e viene solo occasionalmente incaricato della gestione provvisoria dell'impresa.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della Informativa n 28 del CNDCEC con la risposta integrale del Ministero