E' stata pubblicata ieri sul sito istituzionale la circolare INAIL n. 13 che chiarisce le modalità di applicazione delle retribuzioni convenzionali per l'anno 2022 ai fini del calcolo assicurativi per la tutela dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale
Si ricorda che le tabelle delle retribuzioni convenzionali sono state pubblicate dal Ministero del lavoro in data 18 gennaio 2022 (Decreto interministeriale 23 dicembre 2021)
La circolare riepiloga in primo luogo la disciplina e a ricorda i paesi interessati e quelli esclusi
Le retribuzioni convenzionali valgono infatti per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.
Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi i seguenti:
- 1. Stati membri dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
- 2. Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda Svizzera
- 3. Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina,Australia (Stato del Victoria),Brasile, Canada (Accordo di collaborazione con la provincia del Quebec) Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (Repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia,montenegro, Kosovo) Principato di Monaco,San Marino, Santa Sede,Tunisia,Turchia, Uruguay, Venezuela.
La circolare precisa che le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate SOLO nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l'estero, intervenuti nel corso del mese
Premi INAIL 2022 lavoratori all'estero
Come detto le prestazioni sono ragguagliate alle retribiuzioni indicate nelle tabelle allegate.
In particolare, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa,
Per retribuzione nazionale si intende il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’indennità estero. Detto importo deve essere raffrontato con le tabelle del settore corrispondente, al fine di identificare la fascia retributiva da prendere a riferimento che individua la retribuzione convenzionale da utilizzare per il calcolo del premio.