Con il messaggio 958 del 28 febbraio 2022 (diretto alle sedi territoriali) l'INPS rivede le indicazioni in materia di riscatto , ai fini pensionistici, dei periodi non coperti da contribuzione per chi ha avuto rapporti di lavoro stagionale o a termine, a seguito di richieste di chiarimenti.
Viene innanzitutto ricordato che gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, possono chiedere il riscatto contributivo dei periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa
Si richiede per tali periodi la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo, come previsto dall'art. 7 del D.lgs.564 del 1996. In materia l'istituto ha fornito le istruzioni con circolare 220 -1996, e messaggio HERMES 30108-2007).
Il messaggio precisa che per avere accesso alla possibilità di riscatto non 'è previsto un periodo minimo di intervallo senza lavoro , tra i periodi di lavoro coperti invece da contribuzione.
Il principio, precisa l'Inps " vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti :
- sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua,
- sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura (ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro)
- sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.
Sottolinea quindi in particolare, a parziale correzione del messaggio 30108- 2017, che non è necessario che il lavoro discontinuo sia seguito da attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. in altre parole la facoltà si applica qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro che precede o segue il periodo di inattività da riscattare.
Viene infine ribadito che:
- la norma riguarda periodi di inattività successivi al 31 dicembre 1996
- il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996 e in questo caso il riscatto, viene concesso solo per la parte di periodo intercorrente successivo al 31 dicembre 1996.