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RISCATTO PERIODI INATTIVITÀ LAVORI DISCONTINUI: NUOVE INDICAZIONI

2 minuti, Redazione , 02/03/2022

Riscatto periodi inattività lavori discontinui: nuove indicazioni

INPS modifica parzialmente le istruzioni sul riscatto ai fini pensionistici dei periodi intercorrenti tra rapporti di lavoro stagionale o temporaneo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio 958 del 28 febbraio 2022 (diretto alle sedi territoriali) l'INPS rivede le indicazioni in materia di riscatto , ai fini pensionistici, dei periodi non coperti da contribuzione  per chi ha avuto rapporti di lavoro stagionale o  a termine, a seguito di richieste di chiarimenti.

Viene innanzitutto ricordato che  gli  iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua,   possono chiedere il riscatto contributivo dei periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa 

Si richiede per tali periodi la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per tutto il periodo, come previsto dall'art. 7 del D.lgs.564 del 1996. In materia  l'istituto ha fornito le istruzioni con circolare 220 -1996, e messaggio HERMES 30108-2007).

Il messaggio precisa  che  per avere accesso alla possibilità di riscatto non 'è previsto un periodo minimo di intervallo senza lavoro , tra i periodi di lavoro coperti invece da contribuzione.

Il principio, precisa l'Inps " vale sempre, qualsiasi sia la durata dell’inattività intercorrente fra i rapporti di lavoro dipendenti :

  • sia nel caso in cui sia chiesta a riscatto l’inattività fra rapporti di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua,
  • sia nel caso in cui il beneficio sia richiesto a copertura dell’inattività intercorrente fra lavori dipendenti stagionali di diversa natura ovvero di identica natura (ad esempio intrattenuti a distanza di anni consecutivi l’uno dall’altro)
  •  sia nel caso in cui il lavoro dipendente stagionale sia preceduto o succeduto da altro tipo di lavoro dipendente in forma temporanea o discontinua e viceversa.

Sottolinea  quindi in particolare, a parziale correzione del messaggio 30108- 2017,  che   non è necessario che il lavoro discontinuo sia seguito da attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. in altre parole la facoltà si applica qualsiasi sia la tipologia di rapporto di lavoro che precede o segue il periodo di inattività da riscattare.

Viene infine ribadito che:

  • la norma riguarda periodi di inattività successivi al 31 dicembre 1996  
  •  il periodo intercorrente di inattività può iniziare anche da data antecedente al 31 dicembre 1996  e in questo caso il riscatto, viene concesso solo per la parte di periodo  intercorrente successivo  al 31 dicembre 1996.

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Commenti

Rosanna - 23/08/2022

Ho letto il vostro articolo relativo al messaggio 958 dell'inps, ma ho constatato a mie spese che il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione per quanto riguarda l'Art. a cui si fa riferimento devono trovarsi tra due periodi di lavoro a tempo determinato.

Susanna - 26/10/2022

Salve Rosanna grazie molte per l'attenzione che ci riserva. In effetti nell'articolo si specifica che il messaggio "rivede le indicazioni in materia di riscatto , ai fini pensionistici, dei periodi non coperti da contribuzione per chi ha avuto rapporti di lavoro stagionale o a termine". Non ci è chiaro quindi il suo commento ma restiamo a disposizione per eventuali altri chiarimenti . Cordiali saluti Susanna Finesso

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