Con la conversione in legge del cd. Decreto Milleproroghe (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28 febbraio 2020 continuano le novità.
In particolare, il comma 1-ter dell'articolo 3 introdotto in sede di conversione in legge del decreto, estende alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 la disciplina di “sterilizzazione” prevista in origine dal DL 23/2020.
In sostanza, anche per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, non si applicano alcuni obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali a protezione del capitale sociale tra cui lo scioglimento di società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e, per le cooperative, per perdite di capitale.
Si ricorda brevemente che la norma sulla sterilizzazione delle perdite dispone:
- che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non sia l’esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo
- che nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), essa può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.