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CONTRATTI DI RETE: NOVITÀ SULLE COMUNICAZIONI UNIRETE

4 minuti, Redazione , 11/10/2022

Contratti di rete: novità sulle comunicazioni Unirete

Nuove istruzioni INL sulle comunicazioni nel contratto di rete con modello UNIRETE: l'impresa referente puo non essere datore di lavoro

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E' stato pubblicato  il 22 febbraio 2022   il Decreto ministeriale n. 205/2021. in cui vengono definite  disposizioni attuative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità   e viene fornito il nuovo modello "Unirete" da utilizzare in via telematica  (disponibile  anche sul sito www.servizi.lavoro.gov.it )

Il decreto prevede inoltre  con riguardo all'adempimento del   Libro Unico del Lavoro,  che i  lavoratori in codatorialità vanno iscritti sul LUL dell'impresa individuata  nel contratto di rete e che  con annotazioni  specifiche devono essere evidenziati gli orari di lavoro svolti presso ciascuna impresa . 

In merito  è stata anche emanata la nota operativa dell'ispettorato del lavoro 315-2022  che specifica che : "Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. Tali comunicazioni sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla  pubblicazione del D.M. n. 205/2021"

L'ispettorato prevede però per i  rapporti di lavoro in codatorialità già in essere,  la possibilita di  effettuare le comunicazioni entro trenta giorni  dall’entrata  in vigore dello stesso D.M. e quindi entro il giorno 24 marzo 2022 compreso.

Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un’unica impresa retista,  individuata  come referente nel contratto di rete.

AGGIORNAMENTO 11.10.2022

Con la nota 2015 del 10 ottobre 2022  l'ispettorato è ritornato sull'argomento con una importante precisazione concordata con lil ministero: L'impresa referente incaricata delle comunicazioni può non essere codatore di lavoro. (v  ultimo paragrafo per i dettagli)

La nota sottolinea che il  ruolo  di  impresa referente per le comunicazioni  non coincide con quello di codatore dii codatore e di referente per il rapporto di lavoro; infatti  nella nota si ribadisce la distinzione tra :

  1. l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell’ambito del contratto di rete per  effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità.
  2.  l’impresa retista alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, sarà imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto e che , impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, ha la “responsabilità di gestione degli  adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL.

ATTENZIONE : Il ruolo di impresa referente per le comunicazioni puo essere rivestito anche direttamente dalla Rete-soggetto,  in quanto dotata di propria  e autonoma personalità giuridica.

Istruzioni sul Modello Unirete per l'impresa referente

 Ai fini dell’abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del D.I. 30  ottobre 2007, l’impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di  quest’ultime, dell’impresa referente.

Il modello è suddiviso in diverse sezioni, vediamo le principali indicazioni in proposito.

Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità . Queste le principali indicazioni 

  • Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di  riferimento  che avrà la responsabilità della registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché  gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
  • I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro,con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.
  •  Il contratto collettivo di lavoro applicato al  lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
  • Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente  provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento,  il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento  della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.

Il modello Unirete Trasformazione  va utilizzato invece o nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento e distacco del lavoratore, specificando in particolare se l'invio è verso  imprese appartenenti alla rete o  verso imprese non rientranti tra i soggetti co-datori.

Il modello Unirete Proroga  è necessario  in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine.

il modello Unirete Cessazione infine  dovrà essere utilizzato in caso di cessazione della codatorialità , per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto.

Tornando alle istruzioni fornite dalla nuova nota 2015 -2022  viene specificato che  il  modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati)  e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini  previdenziali e assicurativi.

Pertanto,:

  •  nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà  semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; 
  •  nel caso,  invece, sia anche co-datore, dovrà  necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.


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