In caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un soggetto privato le quote di TFR transitano al datore di lavoro privato. Lo ricorda l'INPS con il messaggio 851 del 22 febbraio 2021 riepilogando le istruzioni sugli obblighi contributivi verso il Fondo di tesoreria nei casi di passaggio dal pubblico al privato e viceversa, disciplinati dall'art 30 del DPR 165 2001, Testo unico del pubblico impiego.
L'istituto specifica innanzitutto che la mobilità è una procedura che costituisce una cessione del contratto di lavoro e, quindi, non determina la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
Passaggio da ente pubblico a datore di lavoro privato
Nel caso di mobilità di un dipendente da un ente pubblico a un datore di lavoro privato con obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (v. circolare n. 70/2007). Ne consegue che l’importo lordo del trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) maturatosarà trasferito dalla Struttura territorialmente competente dell’Istituto al datore di lavoro privato, anche qualora quest’ultimo sia tenuto all’obbligo contributivo al Fondo di Tesoreria.
, il Fondo di Tesoreria provvederà a erogare il TFR e le relative anticipazioni per la quota parte di competenza del Fondo, ossia per le quote maturate dal dipendente dalla data del passaggio al nuovo datore di lavoro privato.Si sottolinea però che le anticipazioni in costanza di rapporto di lavoro, sono erogate integralmente dal datore di lavoro.
A questo proposito vengono sottolineati nel messaggio due aspetti:
- la capienza ai fini dell’erogazione della prestazione (liquidazione o anticipazione in costanza di rapporto di lavoro) da parte del datore di lavoro e del successivo conguaglio deve sussistere integralmente nella denuncia contributiva del mese di erogazione della prestazione.
- Se l’importo totale delle prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreri eccede l’ammontare dei contributi complessivamente dovuti con la denuncia del mese di erogazione, il datore di lavoro è invece tenuto a comunicare immediatamente al Fondo l’incapienzae il Fondo medesimo provvederà, entro trenta giorni, ad erogareal lavoratore l’importo di propria spettanza.
Si ricorda, infine, che la rivalutazione delle quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, secondo quanto disposto dall’articolo 2120 c.c., con le modalità precisate al paragrafo 7.1 della circolare n. 70/2007, è a carico del Fondo medesimo. Per quanto attiene agli adempimenti cui è tenuto il datore di lavoro, anche con riferimento all’imposta sostitutiva che grava sulla rivalutazione, si rimanda alle indicazioni operative fornite con il messaggio n. 5859/2008.
Mobilità da settore privato a ente pubblico
Nel messaggio vengono anche dettagliate le sitruzioni per il passaggio in mobilità da un datore di lavoro obbligato al Fondo di Tesoreria a un ente pubblico e la modalità di compilazione della ListaPosPA
In particolare in questo ambito, va posta attenzione al fatto che per velocizzare la corresponsione del TFR al lavoratore, la liquidazione delle quote maturate dal dipendente e di competenza del Fondo di Tesoreria il lavoratore deve presentare domanda pal proprio datore di lavoro, il quale provvederà ad inoltrare richiesta di pagamento diretto al Fondo di Tesoreria (avvalendosi di canali telematici o cartacei), anche qualora non sussista l’incapienza di cui all’articolo 2, comma 4, del D.M. 30 gennaio 2007
L'istituto rimanda per ulteriori istruzioni alla circolare n. 105/2012 e con il messaggio n. 2440/2019.