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IRPEF 2022: L'ADEGUAMENTO DELLE ADDIZIONALI COMUNALI ENTRO IL 31 MARZO

IRPEF 2022: l'adeguamento delle addizionali comunali entro il 31 marzo

Il MEF informa della data ultima per l'adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF in ragione della modifica agli scaglioni e alle aliquote

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Con un comunicato pubblicato sul proprio sito in data 17 febbraio 2022 il MEF informa del fatto che i Comuni nei quali per l’anno 2021 sono vigenti aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l’obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni previsti per l’IRPEF 2022 dal comma 2 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) entro il termine del 31 marzo 2022 o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dal comma 7 dello stesso art. 1.

Inoltre si informa che sul Portale del federalismo fiscale è disponibile la versione aggiornata del Simulatore per l'addizionale comunale all’IRPEF che tiene conto della riduzione, da cinque a quattro, degli scaglioni di reddito e può essere utilizzata dai Comuni per la simulazione degli effetti sul gettito dell’adeguamento delle aliquote ai nuovi scaglioni.

Stessa data era già stata prevista per le Regioni con la Risoluzione n 2 del 1 febbraio.

In proposito ti consigliamo di leggere Addizionali Regionali: entro il 31 marzo gli adeguamenti all'IRPEF 2022.

Si specifica che anche la recente Circolare n 4 del 18 febbraio dell'Agenzia delle Entrate recante chiarimenti sulla riforma IRPEF 2022 ha ricordato che al fine di consentire agli enti territoriali competenti di adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale al rinnovato sistema di tassazione delle persone fisiche, sono differiti alcuni termini:

  • le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno tempo fino al 31 marzo 2022 per pubblicare la legge con la quale fissano l’eventuale maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale, il termine ordinario era il 31 dicembre 2021. Si ricorda che l’articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 prevede che l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata all’1,23 per cento. Tuttavia, ciascuna regione a statuto ordinario, con propria legge, può stabilire una maggiorazione non superiore a 2,1 punti percentuali. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, che applicano la stessa aliquota base dell’1,23 per cento, possono stabilire, invece, una maggiorazione non superiore a 0,50 punti percentuali,
  • i comuni devono modificare scaglioni e aliquote dell’addizionale loro spettante entro i termini normativamente previsti (entro il 31 marzo come suddetto) 

Ciò premesso, le Entrate specificano che i sostituti d’imposta, in attesa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attivino, nei termini di legge, per rideterminare l’addizionale, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2022, debbano applicare: 

  • l’aliquota unica, se deliberata entro il 31 dicembre 2021;
  • ovvero l’aliquota di base, se entro il 31 dicembre 2021 sono state approvate le aliquote dell’addizionale sulla base della precedente articolazione degli scaglioni Irpef.

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