Nell’impossibilità di presentare una dichiarazione dei redditi completa e definitiva, è pratica consolidata quella di trasmetterla in bianco, cioè anche priva dei dati contabili analitici da riportare sui quadri RG o RF (a seconda del contribuente), con la prospettiva di una successiva integrazione e regolarizzazione.
Cosa accade però se la dichiarazione è sottoposta a controllo prima della sua correzione, oppure se questa, poi, a prescindere dal motivo, non avviene?
Naturalmente la fattispecie è sanzionabile, meno evidente è invece il perimetro dell’infrazione.
Semplificando per brevità, la dichiarazione che presenta elementi contabili o reddituali non veritieri configura la fattispecie della dichiarazione infedele.
Diversamente la dichiarazione non presentata, rappresenta la situazione dell’omessa presentazione. La dichiarazione omessa, ex articolo 5 del Decreto Legislativo 74/2000, in quanto rappresentativa della volontà del contribuente di occultare redditi imponibili, costituisce fattispecie di maggiore gravità rispetto alla dichiarazione infedele, anche riconducibile alla rilevanza penale.
Non è un caso che della questione si sia occupata la sezione penale della Corte di Cassazione, che, con la sentenza numero 5141, pubblicata il 14 febbraio 2021, ha sciolto i dubbi principali.
Si comprenderà come la dichiarazione in bianco, in effetti, si possa posizionare in una area di grigio tra le due fattispecie di dichiarazione infedele e omessa presentazione, in quanto, anche se la dichiarazione è presentata, può essere priva dei dati reddituali e contabili fondamentali per la determinazione del reddito imponibile.
La Corte, affermando che nella fattispecie “la dichiarazione si deve ritenere presentata e solo i singoli redditi […] si devono considerare non dichiarati”, con molta chiarezza stabilisce che la mancanza di un singolo quadro, per quanto rilevante, non è sufficiente a configurare l’omissione della dichiarazione.
La Corte di Cassazione sottolinea che la fattispecie di omessa presentazione si inquadra solo nelle ipotesi più radicali “quali l’assoluta inesistenza del documento o la mancata trasmissione”, in quanto la norma “consente di reputare esistente la dichiarazione pur se priva dei dei dati necessari per la ricostruzione del reddito”.
Quindi, la trasmissione telematica di una dichiarazione parzialmente in bianco, anche priva di uno dei quadri reddituali, come i quadri RG o RF, non trascurabili in termini di determinazione del reddito imponibile, costituisce dichiarazione infedele.
Va però precisato che la Corte non assimila alla situazione in esame il caso limite della dichiarazione trasmessa completamente in bianco con il solo frontespizio compilato, che può costituire fattispecie differente.
Non è la prima volta che la Corte di Cassazione si esprime con questa chiave interpretativa, che si basa sul consolidamento del principio dell’unitarietà del modello dichiarativo, in base al quale la mancata compilazione di un suo quadro non costituisce omessa presentazione, in quanto un quadro del modello, per quanto importante, non rappresenta una dichiarazione autonoma. I lettori più attenti ricorderanno infatti la recente e similare pronuncia in relazione all’omessa compilazione del quadro RW del modello Redditi PF, commentata da chi scrive sull’articolo Quadro RW: l’omessa compilazione è sanabile oltre i 90 giorni.