Con la circolare n. 28 del 18 febbraio l'INPS ha dato conto dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici applicabili a partire dal 1 gennaio 2023 a seguito dell'adeguamento all'aspettativa di vita come previsto dal decreto del 27 ottobre 2021 del Ministero dell’Economia pubblicato il 10 novembre 2021 in Gazzetta Ufficiale.
In generale, visto che i rilevamenti ISTAT che non prevedono miglioramento dell'aspettativa di vita, il decreto stabilisce che “A decorrere dal 1° gennaio 2023, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici non sono ulteriormente incrementati” e restano quindi quelli già previsti per il 2022.
Il prossimo adeguamento è previsto per il 2025.
AGGIORNAMENTO 7 MARZO 2022
La Ragioneria dello Stato nella nota di aggiornamento al 22^ rapporto della Ragioneria Generale dello Stato sull'andamento della spesa pensionistica ha corretto l'elaborazione precedente. Ne emerge che i requisiti di accesso alla pensione non dovrebbero subire aumenti neanche nel biennio 2025-2026 (nel precedente rapporto venivano invece considerati 3 mesi in piu).
Si ricorda che la legge 122/2010 stabilisce che ogni due anni l'età di accesso alla pensione può subire un incremento, fino a un massimo di tre mesi, sulla base del monitoraggio della variazione della speranza di vita in Italia. Pare che negli ultimi due anni i dati sulla mortalità da Covid abbiano rallentato da punto di vista statistico i dati sulla speranza di vita, riportandoli al 2010.
L'applicazione di questi aspetti è rilevante in particolare per le previsioni di accesso a pensioni snticipate attraverso incentivi all'esodo (come l’assegno straordinario dei fondi bilaterali, l’isopensione o il contratto di espansione.
Per la conferma si attendono comunque i prossimi decreti ministeriali e relative circolari INPS.
Di seguito un riepilogo dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, delle diverse categorie e per i casi di totalizzazione validi per il biennio 2023/2024.
Pensioni di vecchiaia e anticipate iscritti AGO, forme sostitutive - esclusive e Gestione Separata
Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201 del 2011) il requisito anagrafico per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata , è il seguente:
- Anno 2023-2024 - età pensionabile 67 anni
- Dal 1° gennaio 2025 67 anni ( da adeguare con decreto )
ATTENZIONE:
- Per i lavoratori dipendenti addetti in attività considerate gravose o faticose e pesantI e in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. è fissato anche per il biennio 2023/2024 al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
- Per i soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996, l'accesso alla pensione di vecchiaia con un’anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni, si perfeziona, anche nel biennio 2023/2024, al raggiungimento dei 71 anni.
Pensione anticipata (legge Fornero)
Il requisito contributivo per la pensione anticipata è il seguente:
Anno | Uomini | Donne |
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 | 42 anni e dieci mesi (2.227 settimane) | 41 anni e dieci mesi (2.175 settimane) |
ATTENZIONE Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti.
La circolare specifica gli adeguamenti anche per la Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote e per I pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco.
Pensioni di vecchiaia iscritti alla Gestione spettacolo e sport professionistico
Anche per l'accesso ai trattamenti pensionistici del Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) e nel Fondo pensione sportivi professionisti, i requisiti per il 203-2024 non sono incrementati.
Si ricordano i requisiti di accesso per le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione inquadrati nei seguenti Gruppi:
- - Ballo (ballerini e tersicorei);
- - Cantanti – Artisti lirici – Orchestrali –Etc.;
- - Attori - Conduttori – Direttori d’orchestra – Figurazione e moda;
- - Sportivi Professionisti.
1 - Gruppo Ballo
Anno | Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 66 anni |
Pensione di anzianità:
Anno | Età pensionabile |
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 66 anni |
Pensione di anzianità:
Anno | Requisito contributivo |
Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 41 anni |
A questi casi continua ad applicarsi per la decorrenza del trattamento la disciplina della c.d. finestra mobile:
- di 18 mesi la pensione di vecchiaia e
- di 21 mesi per le pensioni di anzianità.