Con la risposta n. 85 del 17 febbraio 2022 l'Agenzia dà risposta positiva al quesito sull'applicabilità del regime impatriati a un dirigente di azienda che rientra in Italia, dopo un periodo di distacco all'estero e assunzione in una società estera del gruppo, con una nuovo contratto con la società italiana distaccante.
Il caso di distacco, lavoro all'estero e riassunzione in Italia
Nello specifico, il lavoratore era stato assunto in una societa italiana nel 1998 e fino al 2017 vi aveva svolto vari ruoli apicali. Nel 2015 era stato distaccato all'estero presso un'altra società del gruppo all'estero e nel 2017 veniva assunto dalla distaccataria e acquisiva la residenza estera, iscrivendosi all'AIRE .
Nel 2021 la società italiana inizialmente distaccante gli ha proposto un nuovo contratto di lavoro con la qualifica di dirigente, previo periodo di prova e senza riconoscimento di anzianità per l'incarico svolto in passato, e per il quale il dirigente si trasferirà in Italia con l'intenzione di mantenervi la residenza almeno due anni . Visto che il rapporto di lavoro risulta autonomo rispetto a quelli svolti sia con la prima società che con la distaccataria all'estero, il lavoratore chiede quindi se puo usufruire del regime speciale per lavoratori impatriati previsto dall'art. 16 d. lgs. 147-2015 modificato dal DL 34-2019.
Fa presente infatti che il suo rientro in Italia non è conseguente alla conclusione di un distacco all'estero, avendo stipulato nel periodo precedente il rientro , un contratto di lavoro di diritto locale con la società del Gruppo operante all'estero.
Il parere dell'Agenzia delle Entrate
Nella risposta, come detto, l'Agenzia conferma l'applicabilità della agevolazione ricordando che effettivamente riguardo ai contribuenti che rientrano a seguito di distacco all'estero, la circolare n. 33/E 2020 (par. 7.1) precisava che non spetta il beneficio fiscale in esame nell'ipotesi di distacco all'estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso il medesimo datore di lavoro. Diversamente, nell'ipotesi in cui l'attività svolta dall'impatriato costituisca una "nuova" attività lavorativa, con nuovo contratto di lavoro, e con ruolo aziendale differente rispetto a quello originario, lo stesso potrà accedere al beneficio , purche al di la dell'inquadramento formale non continuino ad applicarsi sostanzialmente le condizioni contrattuali precedenti all'espatrio.
L'Agenzia fornisce nella risposta un elenco esemplificativo di indici di continuità sostanziale , fondamentalmente economici, tra due contratti , che impediscono l'agevolazione:
- - il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- - il riconoscimento dell'anzianità dalla data di prima assunzione;
- - l'assenza del periodo di prova;
- - clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- - clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell'ambito dell'organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi itermini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Con riferimento al caso di specie, conclude l'Agenzia , così "come chiarito con la risoluzione n. 72/E del 2018, l'autonomia dei rapporti contrattuali all'interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio e si ritiene possa applicare l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015"