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BONUS PSICOLOGICO: ENTRO IL 20.06 I DATI DI FATTURAZIONE

8 minuti, Redazione , 09/06/2023

Bonus psicologico: entro il 20.06 i dati di fatturazione

Bonus psicologico: istruzioni per i professionisti per completare i dati delle fatture. Il riepilogo delle regole e delle novità 2023

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Con il messaggio INPS n 2127 di ieri 8 giugno si forniscono istruzioni ai professionisti per l'inserimento dei dati di fatturazione relativi al bonus psicologico.

In particolare considerato che sono decorsi i 180 giorni indicati dalla norma per l'utilizzo del codice univoco per fruire del bonus, i professionisti non possono più:

  • aggiungere nuove sedute, 
  • né confermare quelle precedentemente inserite nel sistema, 
  • né annullare retroattivamente le sedute già confermate.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica che l’inserimento dei dati di fatturazione per le sedute confermate deve essere completato entro e non oltre il 20 giugno 2023.

Ricordiamo che con il decreto interministeriale del 31 maggio 2022, emanato dal Ministro della Salute, sono state stabilite le modalità di presentazione delle domande, i requisiti e l’importo del contributbio noto come bonus psicologico (previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15)  

Con la circolare n. 83 del 19 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo.

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l'INPS ha predisposto le graduatorie degli aventi diritto - distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili, come definite nella tabella C allegata al decreto-legge n. 228/2021 dandone comunicazione con il messaggio n. 4446 del 9 dicembre 2022.

L’Istituto ha, quindi, comunicato agli aventi diritto l’accoglimento delle domande, nonché il codice univoco assegnato agli stessi e associato al valore economico attribuito in base all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.

 Come previsto dall’articolo 5, comma 10, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, il beneficio deve essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data di accoglimento della domanda. Decorso tale termine, il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari [...]”.

Il 21 giugno 2023 tutte le sedute non confermate, oppure confermate ma non ancora corredate dei dati di fatturazione saranno annullate d’ufficio, per consentire l’individuazione delle risorse residue disponibili ai fini dello scorrimento delle graduatorie per l’anno 2022.

In mancanza dei dati completi di fatturazione non si potrà dare luogo ai relativi pagamenti.

Tutte le sedute validate (ossia confermate e corredate dai dati di fatturazione) verranno considerate utili ai fini dell’impegno delle risorse disponibili.

A seguito della validazione delle sedute sarà, quindi, possibile per l’Istituto definire l’ammontare delle risorse regionali e provinciali residue, che consentiranno, se presenti, lo scorrimento delle rispettive graduatorie e l’ammissione di nuovi aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

Si segnala inoltre che non sarà possibile procedere allo scorrimento delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che non hanno provveduto al trasferimento delle risorse assegnate; sarà invece possibile uno scorrimento parziale delle graduatorie per le Regioni/Provincie autonome che hanno provveduto solo in parte al trasferimento delle risorse assegnate.

Definito l’ammontare delle risorse residue e completato lo scorrimento delle graduatorie territoriali, dalla prima settimana di luglio i nuovi beneficiari ammessi al contributo, accedendo, con le modalità indicate nella citata circolare n. 83/2022, al servizio on line  “Contributo sessioni psicoterapia”, reperibile sul portale www.inps.it al seguente percorso:“Sostegni, Sussidi e Indennità > “Per malattia” > “Bonus psicologo - Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” > “Utilizza il servizio”, potranno visionare il provvedimento di accoglimento della domanda, l’importo attribuito e il codice univoco assegnato, che deve essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. Il beneficio dovrà essere utilizzato nei 180 giorni dall’accoglimento della domanda.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto interministeriale del 31 maggio 2022, le graduatorie restano valide fino all’esaurimento delle risorse stanziate.

Si precisa che, ai sensi dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale, l’Istituto provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura solo a seguito dell’adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome, degli atti deliberativi autorizzativi alla corresponsione degli importi e del trasferimento all’INPS delle relative risorse sul conto corrente di tesoreria dedicato.

Conseguentemente, sono remunerate le prestazioni per le quali le Regioni/Province autonome hanno completato il trasferimento delle risorse stanziate; diversamente l’Istituto non potrà procedere al rimborso di alcuna seduta. Laddove le Regioni/Province autonome abbiano provveduto al trasferimento parziale degli stanziamenti le sedute saranno remunerate nei limiti delle risorse trasferite all’INPS.

Si ricorda che i rimborsi delle fatture possono essere effettuati solamente nei confronti dei professionisti per i quali il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) abbia inviato conferma di iscrizione all’albo.

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile scrivere alla casella di posta elettronica [email protected].

Bonus psicologico: le novità della legge di bilancio 2023

L’articolo 1, comma 538, della legge di bilancio 2023 in fase di approvazione in Senato apporta modifiche testuali all'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, volte a stabilire la corresponsione del cosiddetto bonus psicologo, ivi previsto per l'anno 2022, anche per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

Si prevede che il contributo in questione, per gli anni 2023 e seguenti, abbia un limite massimo di 1.500 euro a persona (mentre la disposizione oggetto di modifica ha stabilito, per il 2022, un limite massimo di 600 euro), e pone i seguenti limiti complessivi: 

  • 5 milioni di euro per il 2023 
  • 8 milioni di euro a decorrere dal 2024 

La disposizione vigente, valevole per il 2022, ha stabilito per tale anno il limite complessivo di 25 milioni di euro.

SCARICA LA GUIDA OPERATIVA INPS

Bonus psicologico: che cos'è e a chi spetta 

Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.

Il bonus psicologico è perciò rivolto alle persone in condizione  di:

  • depressione, 
  • ansia,  
  • stress  e  fragilità psicologica,   
  • a   causa dell'emergenza pandemica e della conseguente  crisi  socio-economica, 

che  siano  nella  condizione di   beneficiare  di  un percorso psicoterapeutico.

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente

  • ISEE inferiore a 15.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario; b
  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario; 
  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. 

Attenzione, la Circolare INPS specifica che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità e di valore non superiore a 50.000 euro. 

Inoltre il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. 

Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

Bonus psicologico: come utilizzarlo

 A ogni beneficiario viene comunicato un codice univoco, che individua il contributo assegnato e che dovrà essere comunicato al professionista per ogni sessione di psicoterapia. 

Il professionista, in apposita sezione, dovrà indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.

L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, verrà erogato direttamente a favore del professionista secondo le modalità da esso indicate.

Bonus psicologico: le norme

Ricordiamo che  la Legge del 21 settembre 2022 n. 142 di conversione con modificazioni del Decreto Aiuti bis n. 115/2022, in vigore dal 22 settembre ha innalzato da 10 a 25 milioni l'importo dello stanziamento da destinare a questa agevolazione che può essere richiesta entro il 24 ottobre 2022.

L'INPS con nota n 2905 informava che le domande per la fruizione del “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia” o Bonus Psicologico possono essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022 (art. 5, comma 1, del D.M. 31/05/2022).

Il bonus è rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla Circolare n 83/2022 contenente indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto dall’articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15/2022.

Il Decreto del Ministero della Salute del 31 maggio 2022 recante le norme attuative del bonus psicologico è stato pubblicato in GU n 148 del 27 giugno 2022.

Bonus psicologico 2022: come si presenta presenta la domanda

La domanda per accedere al bonus psicologico può essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” attraverso una delle seguenti modalità: 

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it
  • direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore, 
  • oppure, tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0
  • o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS); 
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Per approfondire ti possono  interessare:

Allegati

Decreto Ministero Salute del 31.05.2022
Circolare INPS 83 2022 Bonus psicologo

Tag: ISEE 2024 ISEE 2024 AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19

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Roberto - 21/02/2022

Ottimo articolo

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