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CERTIFICAZIONI UNICHE 2024: I COMPENSI DEI FORFETTARI

Certificazioni uniche 2024: i compensi dei forfettari

La certificazione unica 2024 da inviare entro il 18 marzo: le regole per i compensi dei forfettari. Il 4 marzo le entrate hanno fornito un chiarimento sulla scadenza

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Entro il 18 marzo 2024, il termine ordinario 16 marzo è sabato, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, per il periodo di imposta 2023.

ll flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone: 

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; 
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; 
  • Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Scarica qui la Certificazione Unica 2024 Modello e Istruzioni

ATTENZIONE In merito alla scadenza vi è stato un chiarimento ADE con la Risoluzione n 13 del 4 marzo: leggi qui i dettagli: CU 2024 autonomi:  ok  dell'Agenzia all'invio entro il 31 ottobre  

Le Certificazione unica 2024 e i forfettari

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori autonomi, vi sono compresi anche i contribuenti in regime forfettario.

Questo però è l'ultimo anno, in quanto la Riforma Fiscale con il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti ha introdotto l'esonero dall'invio a partire dal 2025 quindi per i compensi 2024. Leggi: Certificazione Unica Forfettari 2024: ultimo invio entro il 18 marzo.

Per questa ultima certificazione, si evidenzia che i forfettari non sono considerati sostituti d’imposta (ai sensi dell’art. 1, comma 69 della Legge n. 190/2014) pertanto, se ricevono una fattura assoggettata a ritenuta d’acconto, la devono saldare al lordo dell’importo indicato e sono esentati dal versamento delle ritenute d’acconto e di conseguenza dalla presentazione telematica della Dichiarazione dei sostituti d’imposta, il Modello 770 (a meno che non abbiano dei dipendenti).

Invece, per i sostituti d’imposta in regime semplificato, ordinario o dei minimi che ricevono fatture dai contribuenti forfettari, è previsto l’obbligo di indicare nelle Certificazioni Uniche, nella sezione prevista per i lavoratori autonomi, anche i compensi che hanno corrisposto ai forfettari.

Compilazione certificazione unica 2024 compensi erogati a forfettari

Per la compilazione della Certificazione Unica 2024 relativa ai compensi erogati in favore dei forfettari, si procede come di seguito esposto:

  • Nel riquadro “dati relativi alle somme erogate – tipologia reddituale” si deve indicare la causale “A” prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale.
  •  Nella parte relativa ai “dati fiscali” al punto “4” si deve indicare l’importo lordo corrisposto al forfettario, comprensivo delle eventuali anticipazioni fatte al cliente ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 633/1972 e dell’eventuale rivalsa INPS al 4% ai fini previdenziali. 
  • Qualora il soggetto forfettario avesse applicato in fattura il contributo relativo alla propria cassa di previdenza di appartenenza, quest’ultimo importo non deve essere inserito nel campo "4"

Per i forfettari nel campo 6:

  • si utilizza il codice "24"  nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
  • si utilizza il codice "22" - nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito; 

Facciamo un esempio:

nel corso del 2023, un sostituto d’imposta ha pagato, ad un professionista in regime forfettario assoggettato a cassa di previdenza, la seguente fattura:

Compenso (bollo incluso)euro 1.002
Contributo 4% cassa di previdenzaeuro 40
Anticipazioni in nome e per conto del cliente (escluso IVA art. 15 del D.P.R. n. 633/1972)
euro 100
Totale fatturaeuro 1.142

Nella Certificazione Unica dovrebbe indicare al punto “4” l’importo lordo di € 1.102,00 (escludendo quindi l’importo relativo alla cassa di previdenza), successivamente al punto “6” dovrebbe indicare: con codice “24”, l’importo di € 1.002,00 (compenso corrisposto a soggetto in regime forfettario) e con codice “22”, l’importo di € 100,00 (anticipazione art. 15 del D.P.R. n. 633/1972).

Tag: CERTIFICAZIONE UNICA 2024 CERTIFICAZIONE UNICA 2024

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Commenti

albaBrv - 15/02/2023

IL VS ARTICOLO SULL'ESEMPIO DI COMPILAZIONE DELLA CU AD UN FORFETARIO NON TIENE CONTO DELLA POSIZIONE DELL'AGENIZA DELLE ENTRATE IN MERITO AL CORRETTO TRATTAMENTO DEL BOLLO DI EURO 2,00 , CHE A LORO DIRE E' PARTE INTEGRANTE DEL COMPENSO.

Liliana - 16/02/2023

Gentile utente, grazie per il suo commento. Pur dovendo specificare che gli esempi riportati negli articoli rappresentano un'esemplificazione, in questo caso, per fornire all'utente la corretta informativa sul codice "24" per le spese escluse dalla rilevanza reddituale/IVA, la sua affermazione è corretta! In linea con il chiarimento della risposta a interpello n. 428/2022, che risulta pur sempre un “orientamento”, e non una norma, è opportuno modificare/integrare la dicitura nella tabella. In tale modo vi è maggiore visibilità su quanto riportato dalle istruzioni al modello CU/2023, che specificano la differenza tra compensi e somme di altra natura. Grazie, cordiali saluti

Andrea - 15/02/2023

Con Risposta 12 agosto 2022, n. 428, l’Agenzia delle Entrate ha risolto la questione relativa al trattamento reddituale applicabile all’imposta di bollo addebita in fattura al cliente da un contribuente forfetario precisando che “il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista il soggetto passivo, fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi di cui al ... comma 64 [dell’art. 1, Legge n. 190/2014] e concorre al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito”. La classificazione come compenso si riflette sulla compilazione della CU ?

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