Scade il prossimo 18 dicembre il termine per il versamento dell 'Imposta sostituiva sulla rivalutazione del TFR..
Come noto, sui fondi per il Trattamento di fine rapporto (Tfr) rivalutati annualmente è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 17% (dal 2015).
Il versamento dell’imposta è a carico del datore di lavoro o dell'ente pensionistico e va effettuato in due rate:
- acconto: entro il 16 dicembre e
- saldo: entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
Per quanto riguarda l'acconto, quest'anno il 16 cade di sabato per cui il termine slitta al 18 dicembre . L'acconto è pari 90% del 17% totale sulle rivalutazioni maturate nel 2022, calcolate con metodo storico o presuntivo. (In proposito leggi anche: Imposta sostitutiva rivalutazione TFR 2023: chiarimenti ADE)
Le istruzioni sono state fornite dall'Agenzia con le circolari 29/2001 e 50/2002.
ATTENZIONE L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono a una forma pensionistica complementare alla quale confluiscono le quote di TFR.
Vale anche la pena sottolineare che la tassazione separata non si applica alle quote di trattamento di fine rapporto di importo superiore a 1.000.000 euro in quanto tali somme concorrono alla formazione del reddito complessivo. La norma , prevista dall’articolo 24, comma 1, del Dl 201/2011, si applica anche a tutti i compensi e le indennità erogati agli amministratori delle società di capitali.
Se il rapporto di lavoro cessa nel corso dell’anno i termini di versamento restano invariati.
Acconto 2023 e saldo 2024: coefficiente in calo
Entro il 16 febbraio 2024 il datore di lavoro dovrà versare il saldo della imposta sostitutiva, determinato dalla differenza tra l' effettiva imposta dovuta ( con rivalutazione dei fondi TFR al 31 dicembre 2023, utilizzando il coefficiente di rivalutazione che sarà reso noto a metà gennaio 2024), e l'importo dell'acconto già versato .
Quest'anno, dato l'alto tasso di inflazione registrato nei coefficienti 2022 ( con tasso finale del 9,9745%, mentre l'ultimo registrato a ottobre 2023 si ferma a meno del 2%) con ogni probabilità la differenza sarà negativa e potrà essere portata con credito in compensazione esponendola nel prossimo Modello 770:
- sia nel quadro ST come versamento in eccesso,
- sia nel quadro SX come credito derivante da versamento in eccesso e risultante dalla dichiarazione annuale.
Tale credito potrà essere utilizzato con il codice tributo 6781 all’interno del modello F24 in compensazione con altri debiti.
Versamento imposta sostitutiva TFR e codici tributo
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F24 indicando i seguenti codici tributo:
- 1712 per l’acconto
- 1713 per il saldo.
I datori di lavoro possono compensare l’imposta sostitutiva, direttamente nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
E' anche possibile usufruire del credito che deriva dal prelievo anticipato sui trattamenti di fine rapporto (articolo 3 della legge n. 662/1996).
Questo credito :
- può essere utilizzato fino a compensazione dell’imposta dovuta e
- l’importo compensato non rileva per la determinazione del limite annuo massimo di compensazione.
L'Agenzia nelle proprie Istruzioni specifica i seguenti casi particolari
1 - In caso di operazioni di fusione o di scissione che comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i dovuti versamenti dell’acconto (e anche del saldo) dell’imposta sostitutiva:
- gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione
- la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dalla fusione o dalla scissione, successivamente alla data di efficacia dell’operazione.
2 - In presenza di operazioni che non comportano l’estinzione dei soggetti preesistenti, sono tenuti a effettuare i versamenti:
- il soggetto originario, relativamente al personale per il quale non si verifica alcun passaggio presso altri datori di lavoro
- il soggetto presso il quale si verifica, senza interruzione del rapporto di lavoro, il passaggio dei dipendenti e del relativo Tfr maturato.
Sanzioni per tardivo versamento imposta sostitutiva TFR
In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770.