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DALL’UE STOP AL MONITORAGGIO FISCALE (QUADRO RW) COSÌ COME È ADESSO

Dall’UE stop al monitoraggio fiscale (quadro RW) così come è adesso

La Corte di Giustizia UE boccia il modello di monitoraggio fiscale spagnolo, molto simile a quello italiano, in quanto contrasta la libera circolazione di capitali nell’UE

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Grazie alla sentenza C-788/19 della Corte di Giustizia UE, scopriamo che il fisco spagnolo ha un sistema di monitoraggio fiscale molto simile a quello italiano, che molti contribuenti conoscono sotto il nome tecnico di quadro RW del modello redditi.

In Spagna, il contribuente che detiene beni o attività finanziarie all’estero è obbligato a presentare il Modello 720; l’inesatto o il mancato adempimento di tale obbligo ha come conseguenza:

  • la rettifica dell’imposta dovuta sulle somme corrispondenti al valore di tali attività, anche considerando il valore di tali beni alla stregua di plusvalenze patrimoniali non dichiarate;
  • la possibilità di accertare anche periodi di imposta già prescritti (concetto equivalente alla decadenza italiana);
  • l’irrogazione di sanzioni proporzionali e sanzioni forfettarie specifiche, in misura superiore a quelle che sarebbero erogate per la medesima violazione in relazione ad attività interne.

La ratio dell’impianto normativo è, per tutta evidenza, la volontà di garantire l’efficacia dei controlli fiscali e contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

Al contribuente e al professionista fiscale italiano apparirà altrettanto evidente quanto, sia negli obiettivi che nell’impianto sanzionatorio, la normativa spagnola sul monitoraggio fiscale sia simile, a tratti equivalente, a quella italiana.

Ebbene, con la citata sentenza nella causa C-788/19, la Corte di Giustizia UE ha constatato l’incompatibilità della normativa spagnola con il diritto dell’Unione Europea, in quanto le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligo dichiarativo sono, secondo la Corte, sproporzionate rispetto agli obiettivi che la normativa vuole perseguire.

La motivazione per cui tale sproporzione è contraria al diritto unionale è riassumibile nel fatto che le misure di deterrenza previste, che non hanno equivalenti nella normativa nazionale per le attività situate nel paese, sono idonee a dissuadere, impedire e limitare la possibilità dei contribuenti residenti a investire in altri Stati dell’Unione Europea: e questo contrasta la libera di circolazione dei capitali, principio essenziale dell’Unione.

Il punto di vista della Corte è anche condivisibile: l'ostruzionismo implicitamente proposto da normative così impostate, nei confronti di un soggetto residente che non ha volontà né di frode né di evasione, costituisce di fatto un importante disincentivo a portare i capitali all'estero, sfavorendo, così, la circolazione dei capitali dentro l'Unione Europea.

Ricordando che il legislatore nazionale non può essere in contrasto con il legislatore unionale, per quanto di competenza di quest’ultimo; in considerazione della bocciatura della normativa spagnola sul monitoraggio fiscale, e della sua similitudine con quella italiana: appare evidente come la sentenza della Corte di Giustizia UE non potrà che avere conseguenze anche sull’impianto normativo italiano.

La predisposizione del quadro RW sul modello Redditi è obbligo a cui sono sottoposti i contribuenti anche a prescindere dalla liquidazione delle imposte collegate (IVIE e IVAFE), per cui, se l’impianto normativo spagnolo eccede nel perseguire gli obiettivi che si ripropone, non può che farlo anche il monitoraggio fiscale italiano così come è oggi. Per cui la sentenza dovrebbe costituire uno stop indiretto anche del modello italiano, in quanto gli effetti di una sentenza della Corte di Giustizia UE, per quanto di sua competenza, discendono su tutti gli stati membri.

Difficile dire quali saranno le conseguenze effettive della sentenza in trattazione e con quali tempi, ma, con ogni probabilità, alcuni stati membri saranno costretti a riscrivere il perimetro del monitoraggio fiscale o ad addolcirne l’impianto sanzionatorio in relazione alle attività detenute in altri stati membri dell’Unione Europea, al fine di garantire la parità di trattamento e la libertà di circolazione dei capitali.

Ovviamente i principi che la Corte vuole tutelare non interessano la circolazione di capitali verso Stati che si trovano fuori dall’Unione Europea.

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