Tra le novità apportate alla disciplina del Reddito di Cittadinanza dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), c'è una importante modifica di procedura per i casi in cui un percettore del RDC inizi una forma di lavoro autonomo .
La norma prevede che : “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all’INPS il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio”.
Con il messaggio n. 635 del 9 febbraio 2022 l'istituto ricorda la novità e precisa che dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della citata legge n. 234/2021, la variazione della condizione occupazionale nelle forme dell’avvio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo da parte di uno o più componenti del nucleo familiare percettore del Reddito di cittadinanza (Rdc) deve essere comunicata all’INPS, mediante il modello “RdC-Com Esteso”, non più entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, ma entro il giorno antecedente l’inizio della medesima attività.
Nessuna novità invece nel caso si inizi un rapporto di lavoro dipendente : il termine di 30 giorni per la presentazione del modello “RdC-Com Esteso” resta invariato.
L'istituto precisa che quindi per accedere al beneficio addizionale per le attività iniziate dal 1° gennaio 2022, entro i primi dodici mesi di fruizione del RdC, il modello “RdC-Com Esteso” deve essere stato inviato all’INPS entro il giorno antecedente all’avvio dell’attività stessa.
Non vengono specificate le conseguenze per i casi in cui ciò non sia avvenuto e non di parla di fase transitoria. Si ricorda quindi che nella circolare n. 175 2021 di istruzioni sul beneficio addizionale si specificava che " Per le attività, avviate nei mesi per i quali si e' gia' fruito del Reddito di cittadinanza e per le quali non e' stata effettuata la comunicazione obbligatoria entro i primi 30 giorni il beneficio addizionale non spetta".
Applicando lo stesso principio pare di poter concludere che chi non ha rispettato la nuova norma e non ha inviato la comunicazione preventiva si vedra detratto l'importo RDC del mese di gennaio