Da gennaio attenzione all'importo di Reddito e pensione di cittadinanza che può cambiare a seguito dell'aggiornamento delle prestazioni assistenziali prese in considerazione , per la verifica del fatto che il reddito familiare sia sotto soglia.
Lo comunica l'Inps con il messaggio 548 del 3 febbraio 2022..
In particolare viene ricordato che il calcolo del reddito familiare, (previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)“è determinato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi”) ai fini della percezione di reddito e pensione di cittadinanza
L'istituto fa presente che alcune prestazioni assistenziali sono oggetto attualmente di aggiornamento; si tratta in particolare di:
- Carta Acquisti Ordinaria e relativi Fondi speciali;
- Assegno di maternità dei Comuni (MAT);
- Assegno per il nucleo familiare dei Comuni;
- Pensione sociale e assegno sociale;
- Prestazioni degli enti SIUSS (ex Casellario dell’assistenza).
Inoltre con il nuovo anno i trattamenti esenti rilevanti ai fini ISEE del secondo anno precedente vengono “sostituiti” da quelli che risultano negli archivi INPS per l'anno in corso.
A partire da gennaio 2022 verranno presi in considerazione tutti i trattamenti esenti di natura assistenziale attualmente inclusi nella determinazione del reddito familiare, ivi compresi quelli collegati alla condizione di disabilità, con la sola eccezione dell'indennità di accompagnamento .
Si aggiungono quindi, per la verifica del reddito familiare i seguenti trattamenti percepiti dal nucleo familiare nell’anno in corso :
- maggiorazioni dell’assegno sociale (art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- maggiorazione dell’aumento della pensione sociale (art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544);
- maggiorazione sociale (art. 1 della legge n. 544/1988, art. 69 della legge n. 388/2000 e art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448);
- importo aggiuntivo previsto per le pensioni integrate al trattamento minimo (commi 7 e 10 dell'articolo 70 della legge n. 388/2000);
- quattordicesima (art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127).
Il messaggio specifica che è confermata l’esclusione dal calcolo dell’ISEE di ogni trattamento percepito in ragione della condizione di disabilità, come previsto dal decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
L'istituto precisa inoltre che nel valore dei predetti trattamenti assistenziali non rilevano:
- arretrati;
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- agevolazioni per il pagamento di tributi;
- erogazioni in forma di buoni servizio o di altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
- assegno di natalità
Pertanto, come anticipato sopra, a partire dalla mensilità gennaio 2022, potrà determinarsi :
- una variazione dell’importo della rata della prestazione Rdc/Pdc rispetto a quanto attualmente percepito, oppure anche
- la decadenza dal beneficio già goduto o il respingimento della domanda di prima istruttoria per superamento delle soglie di reddito che danno diritto al RDC(PDC
Si ricorda che il dettaglio della rata in pagamento puo sempre essere visualizzato nel servizio di consultazione della domanda nella sezione “MyINPS” del portale interne accedendo con le proprie credenziali.